Inpdap, trattamento di fine servizio

Avevamo già messo in evidenza che dal 1 gennaio del 2011 cambia il calcolo del trattamento di fine servizio del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, così come ha stabilito la recente manovra finanziaria di luglio, di competenza dell’Inpdap.

Il nuovo trattamento di fine servizio sarà il risultato di una prestazione costituita dalla somma di due importi: il primo calcolato  in base alle modalità previste dalla specifica normativa del tfs sull’anzianità maturata al 31 dicembre 2010 e il secondo calcolato  in base alle regole dettate per il Tfr, o trattamento di fine rapporto.

Occorre, però, anche tenere conto dei periodi riscattati.

I  riscatti ai  fini Tfs,  la cui domanda è presentata successivamente al 31 dicembre 2010 ma relativa a periodi e/o servizi prestati in data antecedente  al 1° gennaio 2011, influiscono, ai fini del calcolo degli anni utili, sulla individuazione della  prima quota Tfs contribuendo ad aumentare l’anzianità utile.

Riscatto corso laurea, calcolo onere contributivo

Il riscatto del corso di legale di laurea può essere fatto solo a condizione che su abbia conseguito realmente il titolo di studio e che i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo del decreto n. 184 del 30 aprile del 1997.

Non solo, bisogna anche essere titolari di contribuzione con almeno un contributo obbligatorio nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto ad eccezione, secondo quanto stabilisce la legge n. 247/2007, per le domande presentate a decorrere dal 1 gennaio del 2008.

Contribuzione figurativa integrativa, arrivato il decreto

È arrivato finalmente il decreto per la contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, il Decreto 30 luglio 2010 con le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro, attuativo dell’articolo 2, commi 132 e 133, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (finanziaria 2010).

Lavoro femminile: le donne guadagnano fino al 23% in meno

 Nel nostro Paese, a parità di ruoli, competenze e caratteristiche, le donne continuano ad essere svantaggiate rispetto agli uomini in termini di paga. Sussiste infatti quello che l’Isfol definisce come il gap retributivo di genere che, in media, vede la donna percepire un salario medio orario inferiore del 7,1% rispetto ai colleghi uomini; ma ci sono anche alcune specifiche categorie dove la donna arriva a prendere, malgrado lo stesso ruolo, il 22,9% in meno rispetto al collega maschio. Per la donna, quindi, in Italia non basta avere la stessa preparazione, e svolgere lo stesso ruolo, per percepire una paga in linea con il proprio “compagno di stanza”. Al riguardo l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (Isfol) ha condotto un’indagine, dal titolo “Rompere il cristallo“, con la quale è stato misurato il gap retributivo di genere che tra l’altro cresce sensibilmente sopra la media tra le donne che lavorano a fronte di un basso livello di scolarizzazione.

Il decorso della prescrizione del TFR

Secondo l’autorevole parere della Corte di Cassazione il trattamento di fine rapporto, o TFR, decorre dall’insorgenza del diritto, ovvero dal momento che si estingue il rapporto di lavoro subordinato e non da quanto, cosa comune in caso di vertenze in atto, viene accertato giudizialmente l’effettivo ammontare della quota spettante anche quando sussistono controversie in atto mirate a definire il trattamento delle retribuzioni.

La pendenza di una controversia del genere non può essere utilizzata come elemento ostativo alla proposizione della relativa domanda per il conseguimento del trattamento di fine rapporto.

Per questa ragione il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al trattamento di fine rapporto va individuato nel momento in cui tale diritto può essere fatto valere e, di conseguenza, nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è di fatto cessato e non da quando sia stato accertato, per via giudiziale, l’effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti.

Lavoro: profilo professionale determinante per guadagnare di più

 Nonostante tutto, in Italia i lavoratori dipendenti in media guadagnano di più all’aumentare del proprio profilo professionale. Questo, in particolare, è uno dei dati interessanti emersi da “Domanda di Lavoro e Retribuzioni nelle Imprese Italiane“, un rapporto che Unioncamere ha realizzato con la società di indagine OD&M Consulting, e con il contributo della società di servizi per il mercato del lavoro Gi Group. Dal Rapporto, inoltre, è emerso come lo scorso anno, nonostante la crisi, le retribuzioni medie abbiano fatto registrare un rialzo del 2% attestandosi così sopra il livello dell‘inflazione; la media, nello specifico, si è attestata a quasi 26 mila euro con un incremento di 500 euro rispetto al 2008 e con una tendenza che è rimasta in linea con gli anni precedenti e, quindi, anche con il periodo pre-crisi. Il Rapporto fotografa chiaramente le retribuzioni di chi il posto di lavoro lo ha mantenuto, ragion per cui, contestualmente, non sorprende il fatto che il reddito lordo delle famiglie italiane è comunque sceso dell’1,4% a causa dell’incremento della disoccupazione.

La busta paga, la checklist dei controlli

Avevamo già scritto che la busta paga ha validità giuridica e assume valore di prova di fronte all’autorità giudiziaria per difendere la corretta interpretazione delle norme lavorative fissate dalla contrattazione articolata.

Per questa ragione diventa importante saper verificare la correttezza dei dati inseriti. Anche se il dettaglio di ciascuna voce può aver senso per un esperto, consulente del lavoro o sindacalista, il lavoratore deve essere in grado di effettuare delle analisi in modo veloce e mirato.

Il salario previdenziale

Il salario previdenziale rappresenta l’ammontare che deve essere considerato in sede di definizione del calcolo della quota di accantonamento della pensione. In sostanza, rappresenta la contribuzione assicurativa.

I contributi devono essere rapportati su tutte le singole voci che costituiscono la retribuzione.

Per verificare che il proprio datore di lavoro calcoli e versi in modo corretto la quota di propria spettanza è necessario controllare che l’azienda denunci all’Inps le retribuzioni effettive soggette a contribuzione percepite nell’anno precedente.

La busta paga, i criteri

È vero, non si lavora senza un adeguato corrispettivo.

Ma in che modo il datore di lavoro dimostra al proprio dipendente di averlo correttamente retribuito? Semplicemente attraverso il cedolino paga (busta paga).

La retribuzione costituisce il principale obbligo del datore di lavoro a fronte della prestazione fornita dal lavoratore (articoli 2094 e 2099 del codice civile).

Ai sensi dell’articolo 2099 del codice civile, la retribuzione costituisce il corrispettivo per l’attività prestata dal lavoratore subordinato. In effetti, l’articolo 2099 stabilisce che, dove manchi un accordo tra le parti, la retribuzione può essere stabilità dal giudice (pensiamo alle aziende che non aderiscono a nessuna associazione sindacale di categoria).

Busta paga gay e lesbiche più pesante per i lavoratori Usa di Google

 Un aumento di stipendio per compensare le discriminazioni a carico di gay e lesbiche che negli States non possono avvantaggiarsi dell’esenzione fiscale sull’assicurazione sanitaria a favore dei partner dei lavoratori dipendenti. Per questo motivo i gay e le lesbiche che lavorano in America per Google avranno la busta paga più pesante nell’ambito di politiche per il lavoro che vedono la società dell’omonimo motore di ricerca da tempo impegnata nella difesa dei diritti degli omosessuali. D’altronde i fondatori del colosso dei servizi Internet e della pubblicità online, Larry Page e Sergey Brin, già da qualche anno si sono schierati apertamente a favore dei pari diritti tra eterosessuali ed omosessuali, ritenendo che non debba essere posta alcuna barriera nella possibilità di poter sposare la persona che si ama, anche quando questa è dello stesso sesso. A Mountain View, quindi, hanno a cuore il fatto che essere una coppia omosessuale dal fronte dei benefici e delle agevolazioni fiscali, ma anche per l’accesso ai servizi, a partire dalla sanità, non permette di godere degli stessi diritti e degli stessi “privilegi” di una coppia eterosessuale sposata.

Lavoro domestico: quello di una donna vale oltre 200 mila euro

 Se il lavoro domestico di una donna in Italia fosse retribuito, allora a “fine carriera” una casalinga nel nostro Paese si ritroverebbe in media con la bellezza di oltre 200 mila euro. A stimarlo è stata la Camera di Commercio di Monza e Brianza in base ai dati di Eurostat, quelli dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e quelli di Digicamere. In particolare, a fronte di una media di oltre 200 mila euro è la donna della Regione Campania che, nello svolgere il lavoro domestico, guadagnerebbe a “fine carriera” quasi 300 mila euro! Rispetto al Vecchio Continente la donna italiana si occupa così decisamente di più del lavoro domestico, ed impegna in media ben 2,5 ore al giorno in più rispetto agli uomini nel rapporto di 3,51 ore giornaliere contro una media di appena 1,1 ore per gli uomini nel caso in cui la donna sia occupata.

La divisa e l’orario di lavoro

La questione è sempre attuale e la normativa è abbastanza precisa tanto da non lasciare ombre o fraintendimenti, le sentenze poi emesse dalla Corte di Cassazione ribadiscono questa interpretazione.

Il tempo utilizzato per indossare e togliersi la divisa di lavoro, quanto questa è ritenuta utile dal datore di lavoro per svolgere la sua attività, comporta il diritto al pagamento della retribuzione per tutto il tempo utilizzato perchè l’attività ricade tra le prestazioni lavorative che il dipendente è tenuto a svolgere nell’ambito dell’orario di lavoro.

Su questo punto esistono diverse sentenze della Corte di Cassazione, come la n. 3763/98 e n. 19273/06 o, ancora, la n. 20179 del 22 luglio 2008 che ha confermato il pagamento del tempo utilizzato e la condanna del datore di lavoro che obbligava i propri dipendenti a timbrare l’inizio del turno solo dopo aver indossato la divisa e, al contrario, dovevano timbrare in uscita prima di cambiarsi.

Il contratto di lavoro intermittente

Il contratto di  lavoro intermittente, noto anche come lavoro a chiamata, è un particolare contratto di lavoro che pone il lavoratore a disposizione delle esigenze tecnico organizzative del datore di lavoro che decide liberamente se, e quando, utilizzarlo attraverso una chiamata, nei limiti espressi all’articolo 34 del decreto n. 276/2003.

In sostanza, il lavoratore svolge determinate prestazioni in modo discontinuo e, rispetto ad un contratto di lavoro di tipo subordinato, non esiste la predeterminazione della quantità della prestazione lavorativa.

Regionali 2010, il permesso elettorale per il lavoratore

 Secondo le disposizioni legislative, le consultazioni elettorali avranno luogo domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 e coinvolgeranno oltre 41 milioni di italiani e di questi, si stimano in circa mezzo milione di persone, un’esigua minoranza vigilerà, con vari ruoli, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

La legge stabilisce che il lavoratore ogni volta che partecipa, mediante un incarico puntualmente definito, come scrutatore, presidente del seggio, segretario, rappresentante di lista o di gruppo, ma anche come rappresentante dei partiti o gruppi ha diritto di assentarsi per permesso elettorale.

La legge che disciplina la materia è il TU n. 361/1957: in conformità a queste disposizioni, il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.