Le nuove retribuzioni convenzionali 2012

 Con la circolare n. 40 del 19 marzo 2012, l’Inps fornisce le tabelle aggiornate e le informazioni (campo di applicazione, casi particolari, regolarizzazioni contributive), relative alle retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2012, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti.

La disciplina si applica anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri della UE e ai lavoratori extracomunitari titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese non convenzionato.

Chiarimenti sull’indennità di fine rapporto dall’Agenzia delle Entrate

 L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare interna Prot. n. 2012/25122,  intende offrire diversi chiarimenti allo scopo di spiegare le recenti novità legislative introdotte in materia. In particolare, l’articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito decreto), prevede l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di euro.

Indicazioni dell’Inps in materia di minimali retributivi

 L’Inps attraverso la circolare n.21 del 9 febbraio 2012 ha determinato per l’anno 2012 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Il nostro maggiore istituto previdenziale ha ricordato che i datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata ex Enpals sono quelli che impiegano i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

La contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e, in particolare, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

La retribuzione per il tempo tuta, sentenza del Tribunale di Milano

La giurisprudenza ritorna a prendere posizione su un tema particolarmente spinoso, ossia quando esiste l’obbligo contrattuale di indossare la divisa aziendale si ha anche il diritto ad essere retribuiti per il tempo necessario? Per il Tribunale di Milano occorre discriminare le diverse attività, ossia eterodiretta o meno e se l’attività rientra tra le attività eterodiretta spetta al lavoratore il diritto alla retribuzione.

Nella fattispecie e secondo la tipologia contrattuale in essere, il datore di lavoro può obbligare, per via del particolare rapporto di lavoro, i propri dipendenti  ad indossare la divisa solo nel luogo di lavoro nonché a timbrare, tanto all’entrata quanto all’uscita, avendo già indossato i relativi indumenti solo all’interno dei locali aziendali.

Novità sulla contribuzione 2012 per artigiani e attività commerciali

L’Inps, con la circolare n. 14 dello scorso 3 febbraio 2012, informa che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2012, sono pari alla misura del 21,30%. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2012, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Cina, il problema del costo del lavoro

Sarà per via di una maggiore presenza del sindacato in Cina o della richiesta, da parte dei lavoratori, di maggiori garanzie e retribuzioni più alte, le imprese cinesi stanno minacciando di chiudere le proprie aziende per riaprirle in luoghi dove le condizioni di lavoro sono più convenienti.

In effetti, le manifestazioni che si stanno sempre più diffondendosi in Cina reclamo maggiori diritti e un aumento del salario minimo: primi sperimenti di una contrattazione collettiva o di fabbrica. A questo proposito, secondo la Federazione degli industriali di Hong Kong, sono circa 20 mila aziende presenti nell’area del Pearl River Delta ad aver espresso l’intenzione di trasferirsi all’estero o ridurre la produzione in seguito all’annuncio del governo del Guangdong di alzare il salario minimo del 18-20% a partire dal prossimo mese di gennaio dopo averlo già alzato nel marzo passato.

Parlamento, proposta di legge per l’equità retributiva dei giornalisti

Una proposta interessante intitolata come “Norme per promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico”, che mira a promuovere l’equità retributiva dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.

Nella proposta si chiarisce che per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

Inps, novità sul fondo solidarietà del credito

L’Inps, con la circolare n. 144 dell’8 novembre 2011, intende illustrare gli importi delle prestazioni, le condizioni di accesso e le modalità di presentazione della domanda di richiesta finanziamento da parte delle aziende interessate al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito.

L’Inps ricorda che per usufruire dei benefici durante il periodo di riduzione  o di sospensione temporanea del lavoro, il lavoratore non deve svolgere alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.

Agenzia delle Entrate, chiarimenti su mutualità e contratto di appalto

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 140/E del 28 ottobre 2010, offre alcuni chiarimenti in merito al requisito della mutualità prevalente in una società cooperativa di produzione e lavoro prevista dagli articoli 2512 e 2513 del codice civile qualora queste si avvalgano dell’opera di terzi, tramite contratti di  appalto, per lo svolgimento dell’attività sociale.

Si ricorda che in ordine all’individuazione del requisito della mutualità prevalente si osserva che  il primo comma dell’articolo 2513 codice civile alla lettera b), stabilisce che gli amministratori e i sindaci devono evidenziare contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre  forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico.

Apprendistato, limiti alla retribuzione

 Il nuovo contratto di apprendistato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011 e identificato con il Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, pone fine ad un percorso normativo che vede nascere una nuova forma di contratto differente rispetto a quello precedente e che ha visto la partecipazione di diversi attori sociali: dalle Regioni alle Commissioni parlamentari fino alle rappresentanze sindacali.

Non solo, anche la Corte Costituzionale ha partecipato, seppur in forma indiretta attraverso due sentenze – la n. 50/2005 e la n. 176/2010 – alla definizione di una nuova forma contrattuale formativa.

Decreto sviluppo, in arrivo accordi ad personam

C’era una volta il sindacato! Ecco come si potrebbe iniziare. Secondo alcune indiscrezioni, tra l’altro l’Ansa ne ha diffuso una bozza, nel decreto sviluppo comparirebbe un passaggio di fondamentale importanza che potrebbe minare i rapporti di forza tra datore di lavoro e lavoratore dove non comparirebbe più il sindacato come strumento di mediazione e tutela.

In effetti, tra le misure a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro il governo si appresterebbe a integrare l’articolo 8 del decreto di agosto con un’altra mina nel diritto del lavoro del nostro Paese. In sostanza, le specifiche intese di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legge del 13  agosto  2011 n. 138 e convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, possono prevedere che  il datore di  lavoro e il lavoratore si accordino su una retribuzione  inferiore a quella dovuta, in cambio di servizi messi a disposizione dal datore di lavoro, quali asili nido, servizi alla persona ovvero misure per  la mobilità.

Cassazione, l’azione esecutiva sugli stipendi non pagati

Importante sentenza della Corte di Cassazione su un’annosa questione che sempre più è presente in un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo. La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 19790/2011, ha posto in evidenza un interessante principio su cui devono attenersi i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo retributivo. In sostanza, la Suprema corte ha deciso che il pagamento in ritardo dello stipendio non può permette al datore di lavoro di trattenere le ritenute contributive che sarebbero state a carico del lavoratore. L’importante decisione è il frutto di un dibattimento tra un lavoratore di Teramo contro il suo datore di lavoro reo di non aver corrisposto la sua normale retribuzione con la conseguente azione risarcitoria del dipendente stesso.

Qualora si manifestassero gli estremi per un recupero forzoso allora l’azione intrapresa dal dipendente deve essere fatta sulla retribuzione lorda e non solo sulla parte effettivamente corrisposta in busta paga: in sostanza, il recupero deve essere comprensivo dei versamenti fiscali e di quelli previdenziali.

Inchiesta di AlmaLaurea sui giovani laureati

Secondo una ricerca condotta da Alma Laurea i laureati italiani sono meno occupati e percepiscono un reddito inferiore ai loro colleghi europei, anche se poi trovano più facilmente lavoro, lo perdono meno e sono meglio retribuiti rispetto ai lavoratori con titoli di studio inferiori. Dello stesso parere anche l’OCSE dove ha quantificato, tra il 2008 e il 2009, il tasso di disoccupazione dei laureati tra 25 e 64 anni è cresciuto dell’1,1%, passando dal 3,3% al 4,4%.

In Italia nel 2009 il tasso di disoccupazione dei laureati è stato del 5,1%, nonostante l’Italia sia agli ultimi posti sia agli ultimi posti come percentuale di laureati sulla popolazione attiva (25-64 anni) e di laureati che lavorano: nel 2009 il tasso di occupazione dei laureati era del 79,2% contro una media Ocse dell’83,6%.

Stipendio operaio e dirigente a confronto

Le Acli, durante la giornata di apertura del 44° Incontro nazionale di studi, a Castel Gandolfo, dedicato al tema del “Lavoro scomposto” hanno presentato i risultati di un rapporto dell’Iref,