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Dall’Inps le domande dei permessi online

 L’Inps informa che sulle nuove modalità di presentazione telematica delle domande per la fruizione dei permessi così come previsto dal messaggio n. 18728 intitolato come “Circolare n. 117/2012 – Modalità di presentazione telematica delle domande per la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 – Precisazioni – Ambito di applicazione soggettivo” dello scorso 15 novembre 2012 e a seguito delle disposizioni contenute nella circolare n. 117/2012.

Infatti, relativamente alla presentazione esclusivamente in via telematica dal 1° ottobre 2012 delle domande di permessi per l’assistenza al familiare disabile in situazione di gravità, (art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), precisa che l’invio riguarda soltanto i lavoratori dipendenti del settore privato e non i soggetti titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, che devono continuare a far riferimento al proprio datore di lavoro.

La Direzione dell’Inps, nel confermare la nuova modalità online, ha così risposto ad una serie di questioni di ordine procedurale; infatti, il nostro Ente previdenziale ha risposto a diverse scuole pubbliche in merito al campo di applicazione soggettivo della procedura telematica.

L’Inps precisa che sono state apportate innovazioni solo nella modalità di presentazione della domanda e non l’ambito soggettivo degli utenti tenuti a presentare all’Istituto l’istanza medesima.

L’Inps ribadisce così l’obbligo di invio telematico previsto dall’1 ottobre 2012 nella circolare citata, n. 117 del 2012, che riguarda esclusivamente la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e non i soggetti titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con copertura assicurativa presso la gestione ex INPDAP.

Pertanto il datore di lavoro pubblico rimane l’unico soggetto competente alla concessione di tali benefici cui fa carico il relativo onere economico ai sensi dell’art 33, comma 4, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e dell’art 2, comma 2, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151.

Il chirimento dell’Inps finalmente chiude una questione che si trascinava da diverso tempo che, a causa delle recenti innovazioni in materia, ha suscitato diverse perplessità.

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