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Chiarimenti in merito al TFS per i dipendenti pubblici

 Il recente testo legislativo, legge n. 122/2010, ha posto diverse modifiche in merito alla corresponsione del trattamento di fine servizio, o TFS, da parte del personale iscritto all’Inpdap suscitando, a riguardo, dubbi interpretative tanto che la Direzione centrale delle Previdenza dell’istituto previdenziale pubblico ha deciso di chiarire diversi aspetti ad esso correlati.

In effetti, il nuovo sistema di calcolo adottato dall’amministrazione pubblica ha suscitato diverse perplessità.

A riguardo la Direzione centrale Previdenza ha precisato che, come prima considerazione, per computare il mese è necessario tener conto della frazione pari o superiore a 15 giorni. In particolare, per il personale non contrattualizzato, per il primo mese di assunzione e nell’ultimo mese di servizio i periodi inferiori ai 15 giorni non devono essere presi in considerazione.

In caso di periodi pari o superiori ai 15 giorni l’accantonamento della quota di tfs, e il relativo contributo, devono essere calcolati come se l’interessato avesse lavorato per il mese intero.

Non solo, la Direzione centrale Previdenza ha anche precisato il trattamento fiscale ad esso applicabile. Premesso che la quota di TFS sarà corrisposta in differenti rate in relazione della somma corrisposta al lavoratore, l’Inpdap ha precisato che la prima rata dovrà essere tassata in funzione all’importo effettivamente erogato, mentre le successive rate dovrà essere trattenuto una quota corrispondente che dovrà tener conto anche delle rate precedenti con l’accorgimento di un conguaglio nell’ultima rata.

Altro aspetto da non trascurare è l’istituto del riscatto. In effetti, in questo caso, per i periodi precedenti all’anno 2011 dovranno influire sulla prima quota del TFS contribuendo ad aumentarne l’anzianità utile, ovvero a formare un’anzianità utile altrimenti assente nel caso di chi sia iscritto ai fondi gestiti da Inpdap dal 1° gennaio 2011.

Così come la Direzione precisa, nel caso di riscatto di periodi o servizi a cavallo tra il 2010 e il 2011 i mesi relativi al 2011 dovranno confluire nel calcolo della seconda quota del trattamento di fine servizio.

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