Il telelavoratore dipendente ha gli stessi diritti dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni secondo i metodi tradizionali. Il datore di lavoro deve fornire al telelavoratore tutte le informazioni necessarie a definire la sua posizione nei confronti dell’azienda e le sue mansioni, ovvero il contratto collettivo applicato, la tipologia della prestazione, l’unità e il superiore diretto di riferimento in caso di necessità.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di stabilire tutte le misure volte ad evitare che il telelavoratore resti isolato, garantendo cioè le possibilità di incontro con i colleghi e l’accesso alle informazioni contenute in azienda, in base ad accordi aziendali e regolamenti interni.
Il telelavoratore ha gli stessi diritti dei colleghi, quindi diritto agli stessi avanzamenti di carriera, agli stessi percorsi formativi e a una formazione specifica per un utilizzo ottimale degli strumenti necessari per la particolare tipologia del proprio lavoro.
Il telelavoratore ha il dovere di rispettare anche a casa i criteri di salute e sicurezza e il datore di lavoro, a sua volta, ha delle responsabilità anche verso il dipendente che svolga mansioni in telelavoro a casa, per cui ha il dovere di illustrargli i criteri di sicurezza applicati in ufficio e le politiche aziendali di riferimento, alle quali il lavoratore ha l’obbligo di attenersi anche da casa o nel luogo in cui svolge l’attività.
Il datore di lavoro può accedere al luogo di telelavoro, ma deve richiederne il consenso se si tratta dell’abitazione del dipendente, come indicato dai contratti collettivi, e anche il dipendente può richiederne le opportune ispezioni.
Per quanto riguarda gli strumenti di telelavoro, è necessario stabilire a priori la proprietà dei mezzi a disposizione del telelavoratore: se sono forniti dal datore di lavoro, il dipendente ha l’obbligo di averne cura, di non utilizzarli per divulgare in rete file a contenuto illegale e di avvisare tempestivamente il superiore in caso di malfunzionamenti che potrebbero compromettere lo svolgimento dell’attività anche nella sede dell’azienda.
Il datore di lavoro, invece, ha l’obbligo di fornire sufficienti informazioni sull’utilizzo delle apparecchiature, su restrizioni e sanzioni previste in caso di violazioni. Inoltre, può monitorare la produttività del telelavoratore mediante l’utilizzo di software, che tuttavia devono essere impiegati tenendo in considerazione sia l’obiettivo prefisso sia la privacy del lavoratore.
Per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni, sono responsabili della protezione dei dati sia il datore di lavoro che il lavoratore. Il primo deve adottare misure in grado di garantirne la sicurezza anche mediante software specifici, informare il telelavoratore sulle norme di legge in vigore ed eventuali regole previste per la protezione dei dati a livello aziendale; il lavoratore a sua volta deve rispettare regole e norme stabilite dal datore di lavoro e seguirne le direttive.
E per i costi, al datore di lavoro spettano i costi derivanti direttamente dal lavoro: collegamento Internet, apparecchiatura hardware utilizzata per lo svolgimento del lavoro ed eventuali spese causate da smarrimento o danneggiamento di dati e strumenti, tranne nel caso di comprovata negligenza del dipendente.
NOTA
Fino a qualche anno fa, nell’ambito del telelavoro l’Italia era il fanalino di coda: il telelavoro era poco ricercato forse perché poco conosciuto o addirittuta sconosciuto, aveva poche offerte perché forse i datori di lavoro non avevano troppa fiducia in questo tipo di collaborazione e nella sua qualità. Ora il telelavoro ha preso piede, soprattutto da parte di mamme che riescono a contribuire al bilancio familiare lavorando nell’ambito domestico opportunamente attrezzato, ovviamente. Comunque il telelavoro è anche un’opportunità per i diversamente abili, per chi non può raggiungere il posto di lavoro per motivi logistici, purché garantisca qualità del lavoro e sicurezza del luogo di lavoro.