In taluni casi decade la tutela della donna in gestazione, nel senso che il divieto di licenziamento durante la gravidanza e il primo anno di età del bambino non è valido per motivi precisi considerati in base all’art. 54 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 per i quali è ammessa la deroga al divieto.
Fra i motivi vari da considerare per la deroga al divieto di licenziamento: *l’esito negativo della prova; *la giusta causa per colpa grave da parte della lavoratrice; *per cessazione dell’attività aziendale alla quale è addetta; *fine del lavoro per il quale la lavoratrice è stata assunta; *fine del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
La giusta causa per il licenziamento della lavoratrice durante il periodo di *tutela legale della gravidanza e del primo anno del bambino deve essere particolarmente grave e soprattutto deve essere provata mediante una verifica che va eseguita in rapporto al comportamento complessivo della lavoratrice e alle sue particolari condizioni psico-fisiche legate allo stato di gestazione, che sono importanti per escludere la giusta causa, in quanto il comportamento dipende da cause indipendenti della sua volontà.
In caso di cessazione totale dell’attività aziendale, il datore di lavoro deve dimostrare l’autonomia organizzativa e funzionale dell’attività cessata rispetto ai servizi gestiti dalla donna lavoratrice e dare prove concrete che la donna in gestazione o la madre licenziata non può essere utilizzata in un’altra mansione all’interno dell’azienda.
La deroga al divieto di licenziamento per fine lavoro o per scadenza del contratto si applica solo nel caso della donna lavoratrice incinta assunta con contratto a tempo determinato, ma non per le lavoratrici assunte con contratto a tempo indeterminato. Così precisa la Cassazione.
E infine, esaminiamo un altro caso particolare. Ad esempio quello degli appalti di servizi. In caso di scadenza del contratto per un appaltatore e se il personale impiegato viene riassorbito da un secondo appaltatore che vince l’appalto successivo, non è possibile licenziare la lavoratrice in gestazione o madre di un bambino con meno di un anno di età, perché è assente per maternità e in deroga al divieto di licenziamento per la fine del lavoro per il quale la lavoratrice è stata assunta: non si deroga se la donna lavoratrice è titolare di un contratto a tempo indeterminato con l’appaltatore.