Attraverso la sua ultima comunicazione, newsletter dello scorso 1° marzo 2013, il Garante della Privacy, ha voluto fornire diversi chiarimenti in merito all’utilizzo delle telecamere all’interno dei luoghi di lavoro; in particolare, quando l’utilizzo delle telecamere vìola l’accordo che era stato sottoscritto con i sindacati per l’installazione delle stesse.
Per il Garante l’uso delle telecamere nei luoghi di lavoro è pienamente legittimo a patto che il datore di lavoro non violi i diritti dei lavoratori; infatti, sempre da più tempo, il servizio di televigilanza, con scopo di anti-taccheggio e anti-rapina, è sempre più presente ed è diventato un elemento indispensabile per la tutela del patrimonio aziendale anche se non devono essere tollerate forme di controllo a distanza a carico dei lavoratori.
Con il mese di settembre la scuola tornerà a popolarsi di studenti e insegnanti insieme a tutto il personale scolastico con gli ultimi ritrovati della tecnologia. A questo proposito il
Interessante precisazione del Garante della Privacy in merito al decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2004, contenente le indicazioni per l’attuazione della legge sui benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto ,tra l’altro, all’art.3 ,comma 5,prevede che nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.