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Le nuove regole per la pensione dei liberi professionisti

 La recente Riforma delle pensioni voluta dal governo Monti e ad opera del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provocato riflessi anche per le casse previdenziali dei liberi professionisti introducendo nuove regole e restrizioni allo scopo di salvaguardare l’intera impalcatura previdenziale del nostro Paese.

Infatti, le modifiche introdotte dagli ultimi governi hanno rese le pensioni più onerose e posticipate allontanando sempre più il traguardo finale.

Ad esempio, coloro che svolgono la libera professione, e in modo speciale quelli che sono iscritti ad appositi Albi o Ordini, possono ottenere il riscatto della pensione a patto che accettino di pagare i contributi  e iscriversi alla loro cassa di previdenza. Discorso a parte per i professionisti che non hanno una cassa previdenziale: in questo caso è necessario iscriversi alla Gestione separata dell’Inps.

Le Cassa previdenziale, è opportuno ricordarlo, si fanno carico anche di altre prestazioni quali gli assegni di maternità o di disoccupazione: la pensione è concessa dalla Casse solo se il libero professionista risulti regolarmente iscritti e versare i contributi soggettivi e integrativi.

Dal prossimo anno, per effetto della riforma Fornero, per ottenere la pensione un libero professionista dovrà pagare più contributi con una decorrenza sempre più spostata in avanti; infatti, l’articolo 24 del decreto n. 201/11, convertito in legge n. 214/11,

In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità’ alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarieta’, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento

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