I professionisti di mezza Italia sono in subbuglio: gli studi di settore stanno per conoscere nuove e importanti novità, e a preannunciarle è il numero 1 dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, che ne illustra alcune delle principali innovazioni, precisando tuttavia che prima di licenziare le novità, saranno sentiti in maniera approfondita i vari enti rappresentativi delle singole professioni.
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Dati sui licenziamenti 2012
Secondo quanto afferma una indagine condotta dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, e pubblicata da Italia Oggi (il quotidiano che ha commissionato l’analisi), dal 2011 al 2012 i licenziamenti per la riduzione del personale o per la cessazione di attività sarebbero aumentati del 40%. Contemporaneamente, le assunzioni in tutti i principali settori avrebbero subito un crollo, aprendo uno scenario evolutivo per il 2013 che si preannuncia tutt’altro che roseo.
Srl semplificata, impossibile distribuire gli utili
La società a responsabilità limitata semplificata (ssrl, società semplificata), annunciata come uno dei principali strumenti in grado di incentivare l’avvio di forme giuridiche societarie da parte dei più giovani, si è trasformata gradualmente in una leva scarsamente significativa per i suoi fini originari. Il perché sta tutto nelle novità dell’ultima ora, in grado di creare un vero e proprio scoraggiamento nei confronti di chi riteneva che la ssrl potesse essere un buon punto di partenza nei confronti delle nuove attività imprenditoriali.
Cerchiamo allora di comprendere quali sono le novità di questa nuova forma societaria. Innanzitutto, saranno ammessi all’assemblea anche i soci (persone fisiche) con età anagrafica anche superiore ai 35 anni: pertanto, sparisce la destinazione preferenziale di questa nuova forma societaria alla sola clientela più giovane.
Apprendistato con benestare sindacale
Nelle ipotesi di formulazione del piano formativo individuale il placet sindacale non è obbligatorio, ma è indicato come fortemente consigliabile. In altri termini, rispondendo a un interpello in materia, il ministero del lavoro ha ricordato come non vi sia obbligo di sottoporre a parere di conformità dell’ente bilaterale il piano formativo individuale per la stipulazione del nuovo contratto di apprendistato, ma l’intervento sindacale sarebbe comunque opportuno.
A spiegarlo è ancora lo stesso ministero, che ricorda come le ispezioni riguarderanno prioritariamente i contratti con piano formativo individuale privi di tale parere, e perché le modifiche e le integrazioni della contrattazione collettiva sono elementi che gli ispettori sono tenuti a recepire nel provvedimento di disposizione a carico del datore di lavoro.
Aspi, la nuova assicurazione sociale Inps a sostegno dei disoccupati
La riforma del lavoro attuata dal Governo Monti Fornero ha introdotto una nuova indennità Inps a sostegno dei disoccupati: Aspi.
Cosa è Aspi: è la nuova Assicurazione sociale per l’impiego, che sarà percepita per 12 o 18 mesi e dal 2013 sostituirà l’indennità di disoccupazione e poi anche la mobilità. E oltre all’Aspi, anche la Mini-Aspi. Naturalmente per accedere alla nuova indennità di disoccupazione Inps servono dei requisiti contributivi. Ma chiariamo man mano le tematiche connesse.
La riforma del lavoro Monti/Fornero nel giugno del 2012 ha introdotto novità anche in tema di licenziamenti, tra le quali la modifica dell’art. 18 per quanto riguarda il contratto a termine e il contratto a progetto e, in materia previdenziale, il varo di un nuovo ammortizzatore sociale, ovvero l’introduzione di una nuova unica indennità a sostegno del reddito: l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi).
Licenziamenti discriminatori con la riforma del lavoro
Abbiamo visto, qualche ora fa, cosa cambia con la riforma del lavoro per quanto concerne i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, e quelli privi di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo. Abbiamo altresì notato come le variazioni più sostanziali introdotte con la riforma Fornero riguardino esclusivamente le imprese con più di 15 dipendenti, mentre nulla varia per quanto concerne le imprese con meno di 15 dipendenti, per le quali permangono le tutele oggi previste, e rappresentate principalmente dal risarcimento compreso tra le 2,5 e le 6 mensilità.
Passiamo ora a comprendere in che modo cambia la flessibilità in uscita per i c.d. licenziamenti discriminatori, la cui nuova disciplina si applica, in maniera similare, anche ai licenziamenti comminati alle lavoratrici nei periodi di interdizione per matrimonio o per maternità, nonché ai licenziamenti determinati da motivo illeciti o nulli per altre cause.
Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nella riforma
Proseguiamo il nostro viaggio nella flessibilità in uscita – così come modificata dalla riforma Fornero – con i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, o licenziamenti “oggettivi o economici”. Si tratta, in evidenza, di una fattispecie significativamente differente a quella vista poco fa, relativa ai licenziamenti individuali, e che riguarda le cessazioni dei rapporti di lavoro effettuate a causa di difficoltà economiche aziendali.
Anche in questo caso, la disciplina muta sostanzialmente per le imprese di maggiori dimensioni (quelle con più di 15 dipendenti), rimanendo invece sostanzialmente invarata nei confronti delle imprese con meno di 15 dipendenti, per le quali permane l’attuale forma di tutela: il giudice potrà infatti disporre un risarcimento in capo al lavoratore, compreso tra le 2,5 e le 6 mensilità.
Come regolarizzare la falsa partita IVA
Poche ore fa abbiamo visto in che modo il governo intenda scovare le false partite IVA mediante lo strumento delle presunzioni legali: al rispetto dei due dei tre requisiti precedentemente indicati, infatti, scatterà la presunzione legale in grado di trasformare la partita IVA in co.co.pro con partita IVA (e conseguente applicazione della disciplina delle co.co.pro.) o, in alternativa e in caso di assenza di un progetto, o nel caso in cui l’attività sia svolta con modalità tipiche del lavoro dipendente, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Ad ogni modo, alla stringente normativa di cui sopra, che mira a scovare gli aggiramenti fiscali da parte del datore di lavoro, il governo ha posto qualche gradito rimedio e qualche importante esclusione. Cerchiamo pertanto di capire in che modo il committente può evitare gli effetti della presunzione.
Come scovare le false partite IVA
Come noto, con gli ultimi provvedimenti in materia di lavoro, il governo ha lanciato sul mercato italiano il concetto di “presunzione” di falsità della partita IVA e, di conseguenza, l’assimilazione a co.co.co. del lavoratore celato attraverso l’attribuzione di una posizione IVA.
La presunzione scatta quando le prestazioni lavorative rese dalla persona titolare di posizione fiscale ai fini IVA prevedano il rispetto di almeno due dei tre requisiti principali stabiliti dalla norma. Se i requisiti sono rispettati, e salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, le prestazioni fornite dalla partita IVA saranno in tutto e per tutto ricondotte all’interno di un rapporto co.co.co. per presunzione legale, con conseguente presenza di un “progetto” al fine di sancirne la legittimità.
Licenziamento della donna in gravidanza, deroghe al divieto
In taluni casi decade la tutela della donna in gestazione, nel senso che il divieto di licenziamento durante la gravidanza e il primo anno di età del bambino non è valido per motivi precisi considerati in base all’art. 54 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 per i quali è ammessa la deroga al divieto.
Fra i motivi vari da considerare per la deroga al divieto di licenziamento: *l’esito negativo della prova; *la giusta causa per colpa grave da parte della lavoratrice; *per cessazione dell’attività aziendale alla quale è addetta; *fine del lavoro per il quale la lavoratrice è stata assunta; *fine del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
La giusta causa per il licenziamento della lavoratrice durante il periodo di *tutela legale della gravidanza e del primo anno del bambino deve essere particolarmente grave e soprattutto deve essere provata mediante una verifica che va eseguita in rapporto al comportamento complessivo della lavoratrice e alle sue particolari condizioni psico-fisiche legate allo stato di gestazione, che sono importanti per escludere la giusta causa, in quanto il comportamento dipende da cause indipendenti della sua volontà.
Aspi e mini Aspi, tutto sui nuovi ammortizzatori
Con l’entrata in scena della riforma del lavoro, i vecchi ammortizzatori sociali hanno subito una piccola rivoluzione. Considerato che le turbolenze sono imminenti, è bene prendere confidenza quanto prima con le Aspi e le mini Aspi, i nuovi strumenti di ammortizzazione sociale che il governo ha scelto di introdurre, al fine di costituire un valido sostegno nel tempo per quei lavoratori che si trovassero privi di una posizione da occupare.
Per quanto concerne la Aspi, questa riguarderà tutti i nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatasi a decorrere dal 1 gennaio 2016, e concernerà tutti coloro che hanno almeno due anni di anzianità assicurativa, e 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente a quello di inizio del periodo di disoccupazione.
Tutela legale per dimissioni e licenziamento in gravidanza e nel primo anno del bambino
L’art. 87 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, il Testo Unico in materia di tutela legale a sostegno della maternità e della paternità, pone il divieto a dimissioni e licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino a un anno d’età del bambino.
La tutela legale a favore della donna lavoratrice copre il periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi, distribuito tra i mesi prima e dopo la data del parto. Il divieto di dimissioni e licenziamento della lavoratrice vige anche in caso di adozione e affidamento fino ad un anno dall’ingresso del minore nell’anagrafica della nuova famiglia. L’art. 54 del D. Lgs. 151 del 2001 stabilisce che in caso di adozione internazionale la tutela legale parte dal momento in cui viene comunicato l’invito a recarsi all’estero per incontrare il minore e ricevere la proposta di adozione.
Assegno di maternità dello Stato, i requisiti contributivi per le varie tipologie del lavoro
In merito ai requisiti contributivi necessari per il diritto all’assegno di maternità dello Stato, abbiamo già chiarito quelli necessari per alcune tipologie di lavoro.
Concludiamo la panoramica sul tema con i requisti contributivi specifici riferiti in particolare al lavoro subordinato, al lavoro part-time, al lavoro autonomo, al lavoro all’estero in Paesi dell’Unione Europea. Una spiegazione caso per caso.
Nel caso di lavoro subordinato, i tre mesi di contributi corrispondono a: *90 giorni di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a giornata; *13 settimane di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a settimana; *24 ore (di lavoro alla settimana), moltiplicato per 13 settimane, per i lavoratori retribuiti ad ore. I criteri di calcolo sono quelli in vigore per i lavoratori domestici: bastano 24 ore settimanali di lavoro per accreditare un contributo settimanale.
Assegno di maternità dello Stato, i requisiti contributivi
Per il diritto all’assegno di maternità dello Stato sono necessari, naturalmente, dei requisiti di base, quali anzitutto i requisiti contributivi.
Per quanto riguarda i requisiti contributivi necessari per la domanda di assegno di maternità dello Stato, bisogna avere tre mesi di contributi tra i 18 o i 9 mesi anteriori al parto o all’ingresso nella famiglia anagrafica, in caso di adozione o affidamento. S’informa che si tratta di una copertura assicurativa correlata al lavoro subordinato e dipendente, parasubordinato e autonomo, per il quale siano stati versati i contributi di maternità.
Quindi la lavoratrice precaria incinta, se non accede al congedo di maternità come dipendente o parasubordinata o come lavoratore autonoma ad esempio se è iscritta alla Gestione artigiani e commercianti Inps o lavoratrice agricola, può accedere all’assegno di maternità dello Stato mediante la copertura di tre mesi nei 18 mesi precedenti il parto, qualunque sia la sua tutela previdenziale.