Il lavoratore dipendente perde il diritto all’indennità per congedo parentale e al relativo accredito della contribuzione figurativa se, nel periodo di assenza dal lavoro per astensione facoltativa, inizia una nuova attività di lavoro dipendente o parasubordinata come lavoratore a progetto o autonoma.
Se svolge la nuova attività lavorativa durante il periodo di congedo parentale per maternità e paternità non indennizzabile dopo il terzo anno di vita del bambino e anche per aver superato il limite di 2,5 volte il trattamento minimo di pensione dell’anno in cui fruisce del congedo parentale, il lavoratore perde il diritto all’ accredito figurativo. Quindi le settimane di assenza non saranno accreditate dall’Inps nel suo estratto conto contributivo e il lavoratore perde i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e alla nuova pensione anticipata.
La riforma del lavoro attuata dal Governo Monti Fornero ha introdotto una nuova indennità Inps a sostegno dei disoccupati: Aspi.
In taluni casi decade la tutela della donna in gestazione, nel senso che il divieto di licenziamento durante la gravidanza e il primo anno di età del bambino non è valido per motivi precisi considerati in base all’art. 54 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 per i quali è ammessa la deroga al divieto.
L’art. 87 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, il Testo Unico in materia di tutela legale a sostegno della maternità e della paternità, pone il divieto a dimissioni e licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino a un anno d’età del bambino.