La monocommittenza, requisito indispensabile per indennità una tantum

 Intanto ricordiamo che ”monocommittenza” sta a definire il lavoro svolto per un unico datore di lavoro o per una sola azienda committente con contratto a progetto.

Il periodo di monocommittenza si riferisce, naturalmente, al periodo di tempo relativo all’ultimo rapporto di lavoro con contratto a progetto, al termine del quale si è verificata la “fine del lavoro” in quanto è stata portata a termine la realizzazione del progetto per il quale il lavoratore è stato assunto, appunto con contratto a progetto.

Naturalmente viene fatto un controllo per verificare se nel periodo di riferimento il richiedente abbia di fatto fornito contemporaneamente la sua collaborazione ad un solo committente e non a diversi committenti, poiché in tale caso è esclusa la monocommittenza e, di conseguenza, la prestazione assistenziale a sostegno del reddito. Si tratterebbe di dolo…

Cooperazione nelle Nazioni Unite

 Sta per entrare nel vivo la nuova edizione del Fellowship Programme, organizzata dall’Onu in collaborazione con il ministero degli Esteri. Un programma che prevede di trascorrere dodici mesi nei Paesi in via di sviluppo a partire dal mese di gennaio del prossimo anno. Un piano che, come vedremo tra poche righe, garantirà pertanto la partecipazione a progetti di sviluppo nelle parti più bisognose del mondo, andando ad arricchire il bagaglio esperenziale e di competenze del giovane.

In questi giorni è stato pubblicato il bando per il nuovo anno del programma, destinato a laureati con un massimo di 28 anni, in grado di ambire alla frequenza di un periodo di formazione di 12 mesi nei Paesi in via di sviluppo per progetti di cooperazione. Un percorso pur impegnativo, che permetterà ai giovani professionisti di conseguire una impareggiabile esperienza nel mondo della cooperazione internazionale.

Lavoratori a progetto, indennità una tantum per perdita lavoro e disoccupazione

 Anche nel 2012, i collaboratori a progetto possono ricevere dall’Inps un’indennità una tantum co.co.pro. se perdono il lavoro e, quindi, per disoccupazione, nella misura di 4.000 euro.

Per percepire l’indennità una tantum, il lavoratore deve presentare ua domanda dopo due mesi dalla data di fine lavoro o progetto. Requisiti indispensabili: la monocommittenza, l’iscrizione esclusiva alla Gestione separata, reddito e contributi accreditati. Vediamo in dettaglio…

I lavoratori a progetto iscritti alla Gestione separata dell’Inps possono accedere ad una prestazione previdenziale se perdono il lavoro e restano, di conseguenza, in stato di disoccupazione. Per essere più precisi, nel caso in cui il rapporto di lavoro con il committente cessi in quanto è stato realizzato il progetto per il quale erano stati assunti e quindi il lavoro è stato portato a termine.

Decadenza diritto indennità una tantum per perdita lavoro e disoccupazione

 I collaboratori a progetto hanno diritto all’indennità una tantum solo se confermano la loro immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Devono tuttavia dichiarare e sottoscrivere la loro disponibilità nella domanda. In caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro adeguato, il diritto all’indennità una tantum decade.

La domanda dev’essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui è stata presentata e sottoscritta la suddetta dichiarazione. Per la domanda è utilizzabile, anche per il 2012, il modello già utilizzato per gli anni precedenti e reperibile sul sito dell’Inps (COD.SR92).

Busta paga elettronica

 Prende finalmente corpo la busta paga elettronica, o cedolino elettronico, il documento che può essere consegnato via posta elettronica (anche non necessariamente certificata) e che può essere reso disponibile altresì in un’area di un sito web (intranet) riservato, dove i lavoratori possono accedere attraverso una password assegnatagli dalle risorse umane della società datore di lavoro.

A precisarlo, il ministero del lavoro nell’interpello n. 13/2012. L’interpello fornisce pertanto alcuni interessanti chiarimenti sulla normativa di riferimentoribadendo la “legittimità della consegna del documento anche mediante posta elettronica non certificata”, ovvero, attraverso un normale indirizzo email. Così come avviene in tema di obblighi di certificazione fiscale del sostituto di imposta, inoltre, la legge 4/1953 fa riferimento a un obbligo di consegnare il prospetto paga, senza necessariamente riferirsi alla forma cartacea.

Contributi pieni in caso di reintegro

 Con l’interpello n. 12/2012 il ministero del lavoro ha risposto a un quesito della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità in merito alla possibilità – da parte del lavoratore – di poter ottenere i pieni contributi in caso di reintegro.

In termini meno sintetici, il ministero ha spiegato come in caso di illegittimo licenziamento di un lavoratore occupato in azienda con oltre 15 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi per il periodo precedente alla reintegrazione (dal giorno del licenziamento, giudicato illegittimo, fino al giorno del rientro al lavoro) anche sulla base dell’ordinanza cautelare, di cui all’art. 700 del codice di procedura civile, poiché la dichiarazione disposta con tale ordinanza assicura al lavoratore le medesime tutele conseguenti a eventuale sentenza con analogo contenuto.

I permessi giornalieri per allattamento in caso di parto gemellare o plurimo

 In caso di parto gemellare o plurimo la madre ha diritto al raddoppio dei permessi giornalieri per allattamento.

Quindi, se nascono due gemelli, la madre lavoratrice, durante il primo anno di vita dei bambini, ha diritto al doppio dei permessi giornalieri per allattamento. Tuttavia precisiamo che ha diritto a 4 ore o a 2 ore di permessi al giorno, a seconda che l’orario quotidiano di lavoro da lei svolto sia pari ad almeno 6 ore o inferiore alle 6 ore. E precisiamo ancora che nel caso nascessero tre gemelli, le ore non si triplicano ma si raddoppiano soltanto anche nel caso di parto plurimo.

Non solo la madre lavoratrice dipendente, anche il padre lavoratore dipendente ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento. In questa misura: la madre per tutte le ore che le spettano; il padre, invece, per la parte che eccede la misura ordinaria, quando la madre vi rinuncia. Comunque, si precisa che la madre può fruire dei permessi giornalieri per allattamento in misura rapportata alla sua qualifica di lavoratrice dipendente.

Copertura con contributi figurativi dei permessi giornalieri per allattamento

 Per i permessi giornalieri per allattamento la legge prevede la copertura con contribuzione figurativa ridotta, qualunque sia l’arco temporale stabilito ovvero sia per i permessi di due ore sia per quelli di un’ora al giorno. Tuttavia questa norma vale solo per i periodi successivi al 28 marzo 2000, cioè dopo l’entrata in vigore della legge n. 53 che ha integrato la normativa già in vigore.

La disposizione sulla percezione dell’indennità e sull’accredito dei contributi figurativi a favore della madre si applica a tutte le lavoratrici dipendenti, anche alle apprendiste e alle lavoratrici agricole. Inoltre i permessi giornalieri per allattamento e l’accredito dei contributi figurativi vengono riconosciuti anche alle lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili (L.S.U.) e i lavori di pubblica utilità (L.P.U.). Sono escluse dall’indennità erogata dall’Inps le lavoratrici a domicilio, le addette ai servizi domestici e familiari e, soprattutto, le lavoratrici autonome.

Mediazione gratuita – giugno 2012

 Il mese di giugno 2012 è periodo di mediazione gratuita offerta dai commercialisti di tutta Italia. L’iniziativa è promossa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dalla Fondazione Adr Commercialisti, ed è la prosecuzione di quanto annunciato a inizio maggio, e coinvolgerà 35 organismi di conciliazione della categoria, in tutta la Penisola.

Pertanto, nell’ipotesi di controversie in materia di condominio, incidenti stradali, successioni ereditarie, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari (ovvero, le materie per le quali il decreto legislativo 28 del 2010), sarà possibile ottenere l’accesso alla mediazione gratuita – cioè, andare in camera di conciliazione – senza alcun costo, ovvero senza pagare i 40 euro per le spese di segreteria.

Permessi giornalieri per allattamento in caso di adozione e affidamento

 I genitori adottivi o affidatari hanno diritto ai permessi giornalieri per allattamento, esattamente come i genitori naturali.

In base al Decreto Legislativo n. 119 del 2011, dall’11 agosto 2011 i genitori adottivi o affidatari possono usufruire dei permessi giornalieri per allattamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nell’anagrafica della nuova famiglia, invece che entro il primo anno di vita del bambino (D. Lgs. 151 del 2001).

I dipendenti pubblici, se assegnati ad altra sede temporaneamente, possono usufruire dei riposi orari per allattamento entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nell’anagrafica della famiglia, indipendentemente dall’età del bambino.

Permessi orari giornalieri per allattamento, cumulabilità con la banca ore

 Il rapporto tra i permessi orari giornalieri per allattamento e le ore di recupero della banca ore viene chiarito dalla circolare n. 95 bis del 2006.

L’Inps ha precisato che, per il diritto ai permessi orari giornalieri per allattamento e al relativo trattamento economico, va preso in considerazione l’orario di lavoro giornaliero normale previsto nel contratto e non quello effettivamente prestato nelle singole giornate.

Pertanto, i permessi giornalieri in oggetto devono essere riconosciuti anche quando, sommando le ore di recupero e le ore di allattamento, si esaurisce l’intero orario giornaliero di lavoro, in quanto di fatto viene a crearsi una situazione di astensione totale dal lavoro.

Detraibilità spese di degenza norme 2012

 In base all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, le spese sanitarie sono detraibili nella misura del 19% per la parte che eccede i 129,11 euro. Si parla però di ”spese sanitarie”, non nello specifico di ”spese di degenza”.

Quindi approfondiamone l’argomento, con gli opportuni distinguo fra ”spese sanitarie” e ”spese di degenza”. Per il Modello UNICO 2012 PF le indicazioni attuali precisano che nel quadro RP possono essere indicate, tra le altre spese, le spese ”sanitarie” sostenute per ricoveri collegati a un’operazione chirurgica o degenze.

In base a questi chiarimenti, anche le spese di degenza sembrerebbero detraibili dal reddito del contribuente, se però correlate ad esigenze terapeutiche e non strettamente ”mediche”. I chiarimenti sul Modello UNICO 2012 PF precisano che

“in caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto”.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente sia ricoverato in un istituto di assistenza e ricovero, le spese sostenute non sono detraibili se non è indicata separatamente la quota relativa alle spese mediche.

L’indennità per allattamento a carico dell’Inps

 Premesso che la lavoratrice ha il diritto di uscire dall’azienda per i permessi giornalieri per allattamento, si precisa però che le ore di permessi giornalieri sono a tutti gli effetti ore di lavoro con relativo diritto alla retribuzione.

Quindi anche in questo caso, come per l’astensione obbligatoria dal lavoro per congedo di maternità, la lavoratrice, o il lavoratore secondo i casi, ha diritto ad una indennità da parte dell’Inps.

Per i riposi giornalieri , la lavoratrice ha il diritto ad un’indennità, a carico dell’Inps, pari all’intero importo della retribuzione relativa ai permessi giornalieri per allattamento. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps stessa, in base all’art. 43 del D. Lgs. 151 del 2001.