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In arrivo il credito di imposta per la creazione di lavoro nel Mezzogiorno

 È stato pubblicato sulla Gazzetta n. 127 del 1° giugno 2012 il Decreto 24 maggio 2012 con le disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.

L’articolo 1 del decreto stabilisce l’ambito di applicazione, in particolare si chiarisce che il provvedimento mira a definire un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l’assunzione, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto  legge,  di  lavoratori  definiti  dalla  Commissione Europea svantaggiati o molto svantaggiati nelle Regioni  Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia  e  Sardegna, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste  dal   Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto  2008,  che dichiara alcune categorie di  aiuticompatibili con il  mercato  comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di  esenzione  per  categoria), pubblicato nella GazzettaUfficiale n 214 del 9 agosto 2008.

Risultano beneficiari, articolo 2, tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio  2011  e  il  13  maggio  2013,  in qualità di datori di lavoro, in  base alla  vigente  normativa  sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori  a  tempo  indeterminato nelle Regioni di cui all’art. 1. Rimangono esclusi  dall’applicazione  della  disciplina  del  credito d’imposta i soggetti di cui all’art. 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le persone  fisiche non esercenti attività d’impresa né arti e professioni.

Unione Europea, parere positivo sul credito d’imposta

Non solo, l’articolo 3 precisa il vincolo dell’incremento della base occupazione. Infatti, danno diritto al credito d’imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione  europea svantaggiatimolto svantaggiati, che  costituiscono  incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato  mediamente occupati nelle Regioni di cui all’art. 1 nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per numero di lavoratori  dipendenti a tempo indeterminato, si intende il numero di unità di lavoro-annuo.

Credito d’imposta per assunzioni a tempo indeterminato al Sud

Ricordiamo che l’art. 2, punti 18, 19, del Regolamento (CE)  n. 800 del  2008 della Commissione del 6 agosto 2008 definisce i lavoratori  svantaggiati,  ossia  rientranti  in  una   delle seguenti categorie:

  • chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno  sei mesi;
  • chi non possiede un diploma  di  scuola  media  superiore  o professionale;
  • lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
  • adulti che vivono soli con una o piu’ persone a carico;
  • lavoratori occupati in professioni o settori  caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del  25%  la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello  Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al  genere sottorappresentato;
  • membri di una minoranza nazionale all’interno di  uno  Stato membro che hanno necessita’ di consolidare le proprie  esperienze  in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o  di lavoro, per migliorare le prospettive di  accesso  ad  un’occupazione stabile;

Rientra anche il lavoratore molto  svantaggiato, ovvero il lavoratore  senza  lavoro  da almeno 24 mesi.

Non solo, è anche necessario che l’incremento del numero dei  lavoratori dipendenti a tempo indeterminato va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell’ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto  al  numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente  impiegati  dal datore di lavoro.

L’incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in societa’  controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate  rispetto a quelle del contratto nazionale.

Agli effetti del credito  d’imposta, i soci  lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

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