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Le nuove disposizioni Inps per i trattamenti pensionistici e di fine rapporto

 L’Inps, con la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, intende dare nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP.

In particolare, in materi di equo indennizzo e pensioni privilegiate, l’articolo 6 abroga gli istituti dell’accertamento della dipendenza  dell’infermità  da  causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall’INAIL).

Per esplicita disposizione legislativa il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011) nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Non solo, come meglio chiarisce l’Inps la normativa previgente continua ad avere i suoi effetti per i procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati  alla data del 6 dicembre 2011.

A riguardo si evidenzia che per le pensioni di privilegio tali termini sono per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cinque anni dalla cessazione dal servizio. Per gli iscritti alla CTPS, cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l’infermità sia derivata da parkinsonismo; nell’ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità,  della causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun termine (articolo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092); sempre nei confronti degli iscritti alla Cassa Stato resta, in ogni caso, fermo quanto precisato nella nota operativa INPDAP n. 35 del 15 ottobre 2008.

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