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Incentivi per gli apprendisti professionalizzanti in somministrazione

 Il datore di lavoro può usufruire di alcuni incentivi economici per assumere apprendisti professionalizzanti in somministrazione. Infatti, gli incentivi si possono dividere in due gruppi, ovvero un incentivo di tipo normativo e uno di tipo economico.

In effetti, il datore di lavoro che voglia procedere all’assunzione di un apprendista può inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria che gli sarebbe spettata in caso di assunzione tipica o di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla sua anzianità di servizio .

Il legislatore prevede che, fatte salve  specifiche  previsioni di  legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato  sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.

Non solo, il datore di lavoro può anche chiedere un incentivo economico per ogni apprendista in relazione alla dimensione dell’impresa. Infatti, il datore può chiedere un incentivo del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali qualora occupi almeno 9 persone o, in alternativa, di una quota pari a 1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo se il datore occupa un numero di lavoratori superiori a 9 dipendenti.

Si ricorda che per i contratti di apprendistato stipulati dall’1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da datori di lavoro occupanti sino a 9 dipendenti, questi possono chiedere uno sgravio contributivo pari al 100% nei primi tre anni di rapporto.

Ricordiamo che l’apprendistato professionalizzante in somministrazione può essere realizzato per i datori di lavoro  appartenenti  a tutti i settori produttivi.

In merito all’età degli apprendisti ricordiamo che l’apprendistato professionalizzante  riguarda i lavoratori tra i 18 e i 29 anni ( e 364 giorni), secondo quanto previsto in generale  dall’articolo 4 del Testo unico sull’apprendistato.

Non solo,

Per  i  soggetti  in  possesso  di  una   qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) il contratto di apprendistato professionalizzante o  di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno  di età

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