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Dall’INPS la nuova disciplina del diritto di accesso ai documenti

 Con l’anno nuovo, il nostro Ente di riferimento previdenziale ha messo a punto ed emanato un nuovo regolamento per la disciplina del diritto di accesso. Infatti, attraverso la circolare n. 4 del 8 gennaio 2013 intitolata come “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.”, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti circa il nuovo Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 agosto 1990 n. 241 .

In particolare, l’articolo 3 del Regolamento indica i soggetti legittimati a presentare le richieste di accesso.

Ricordiamo che il nuovo testo è stato adottato con la determinazione del Presidente n. 366 del 5 agosto 2011, e si compone di 23 articoli, che descrivono l’iter di gestione e definizione delle istanze, le modalità di coinvolgimento dei controinteressati e la previsione dell’esercizio del diritto di accesso anche per via telematica.

Il nostro Istituto ha inserito, nella circolare, uno schema di istanza di accesso ai documenti, da fornire all’utenza per la presentazione della richiesta, aggiornato rispetto al regolamento. L’iniziativa dell’INPS, a questo proposito, si è resa necessaria allo scopo di consentire la trasmissione delle richieste attraverso posta elettronica certificata o utilizzando l’apposito servizio “on line” per i soggetti in possesso di PIN “dispositivo”.

Inoltre, l’articolo 4 del regolamento è dedicato alla individuazione del soggetto responsabile del procedimento e alla previsione dei suoi compiti, compresa la decisione circa l’esito della richiesta e la cura degli adempimenti successivi.

In merito alle ipotesi di esclusione del diritto di accesso, l’INPS ritiene che, in questo caso, rivestono peculiare importanza le disposizioni previste dall’ articolo 15 all’articolo 19.

Infatti, questi articoli disciplinano i casi in cui l’istanza di accesso non può trovare accoglimento

per motivi inerenti il segreto di Stato, o professionale, oppure perché i documenti richiesti siano soggetti a divieto di divulgazione ai sensi di legge.

I documenti oggetto di richiesta possono, altresì, essere sottratti all’accesso al fine di tutelare il buon andamento dell’azione amministrativa dell’Istituto o salvaguardare la riservatezza di terzi, persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni.

Altre fattispecie di esclusione sono disposte per motivi inerenti relazioni internazionali oppure a tutela della riservatezza dell’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

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