Home » Inps, chiarimenti sull’indennità di mobilità

Inps, chiarimenti sull’indennità di mobilità

Il maggiore istituto previdenziale italiano ha voluto precisare, con messaggio n. 14520 del 12 luglio 2011,  l’incompatibilità tra indennità di mobilità ordinaria e indennità di disoccupazione agricola visto che l’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti (legge n. 223 del 1991).

In base al contenuto del messaggio dell’Inps, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione agricola è da considerarsi indebita quando il contratto di lavoro agricolo si colloca all’interno di un periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.

Ricordiamo che i lavoratori collocati in mobilità, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 e  comma 1 della legge n. 223/91, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

L’indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro per i primi dodici mesi a 100% e dal tredicesimo al trentaseiesimo mese è pari all’ottanta per cento.

L’indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in misura pari all’aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell’età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.

L’Inps, ha ricordato che la sospensione dell’indennità di mobilità deve riguardare, esclusivamente, le giornate di lavoro effettivo svolte nel periodo del contratto a tempo determinato nel settore agricolo con la conseguenza che la data di inizio del periodo di sospensione coinciderà con quella del contratto e la data finale dovrà essere ricavata aggiungendo a detta data iniziale le giornate effettivamente lavorate in agricoltura.

Non solo, l’Inps ha altresì precisato che permane il diritto all’indennità di disoccupazione agricola qualora il contratto di lavoro agricolo si collochi al di fuori del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.

Lascia un commento