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Dall’Inps riduzione interessi di mora per il ritardato pagamento

L’Inps, con la circolare n. 151 del 2 dicembre 2011 e tenendo conto del provvedimento prot. n. 2011/95314 del 22/06/2011 dell’Agenzia delle Entrate, ha disposto la riduzione dell’attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,0243 % in ragione annuale.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che in base all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Dal primo ottobre 2010, sentita la Banca d’Italia, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stato fissato al 5,7567 per cento in ragione annuale.

In base alla nota n. 356521 dello scorso 22 Aprile 2011, la Banca d’Italia ha stimato al 4,0243% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1 gennaio 2010-31 dicembre 2010 e,  tenuto conto della flessione registrata nell’anno 2010 dei tassi bancari attivi, l’Agenzia delle Entrate ritiene congruo ridurre al 5,0243% l’attuale misura degli interessi di mora con decorrenza dal 1 ottobre 2011.

Il nostro maggiore istituto previdenziale di riferimento dell segmento privato, l’Inps, ricorda che in materia di sanzioni è applicabile il comma 9 dell’art. 116, misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 dove si stabilisce che

dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

Il provvedimento dell’Inps recepisce così le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e allinea i sistemi di pagamento con le nuove regole di indicizzazione attualmente in vigore.

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