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Inps, nuove disposizioni per la procedura INVCIV

L’Inps, con messaggio n. 3989 del 22 febbraio 2011, ha comunicato le misure organizzative e gli aggiornamenti della procedura INVCIV 2010 per il nuovo processo per la gestione dell’invalidità civile ed il diritto al lavoro dei disabili.

Secondo le disposizioni comunicate dall’Inps sono le commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali che provvedono all’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo, collocamento mirato. Non solo, le commissioni mediche devono anche svolgere le visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

La legge n. 68/99 ha introdotto un Comitato tecnico nell’ambito dei Centri per l’impiego con compiti di valutazione delle residue capacità lavorative, della definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e della predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.La commissione medica integrata, sulla base della valutazione globale, formula, entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, la relazione conclusiva in cui sono contenuti suggerimenti per le forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’inserimento o il mantenimento al lavoro del disabile.

La relazione conclusiva dell’accertamento della condizione di disabilità viene trasmessa al disabile e al Comitato tecnico presso i Centri per l’impiego: sulla base di tale relazione, viene individuato il percorso di inserimento più adeguato per il soggetto.

Ad oggi il nostro sistema prevede tre differenti tipologie.

Nel primo caso è il disabile, già in possesso del verbale di accertamento, che presenta la domanda all’Inps per via telematica e, come già precisato nella circolare Inps n. 131/2009, non deve essere abbinata ad un certificato medico, ma deve contenere i dati relativi al verbale di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità o sordità, già posseduto.

Nel secondo caso rientrano tutte le domande presentate da soggetti che non hanno ancora effettuato l’accertamento sanitario di invalidità civile. In questo caso la domanda deve essere presentata contestualmente a quella per il riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile o sordo, segnalando le due richieste sulla domanda telematica, come indicato nella circolare Inps n. 131/2009, al punto 3.1.

Infine, nel caso di revisione delle condizioni di disabilità la domanda deve essere presentata dal Comitato Tecnico presso i Centri per l’impiego, anche su richiesta delle aziende, per la verifica della residua capacità lavorativa e/o per una nuova diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.

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