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Invalidità civile e il nuovo ruolo dell’Inps per il 2010

 A partire dal 2010 entrerà in vigore la nuova disciplina relativa all’invalidità civile.

La legge 102/2009 nota anche come “manovra d’estate” ha ridefinito le regole per il riconoscimento dell’invalidità civile mirata a ridurre i tempi di erogazione delle prestazioni.

A questo proposito sono state attribuite all’istituto previdenziale nuove competenze:

…ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita’ civile, cecita’ civile, sordita’ civile, handicap e disabilita’ le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell’INPS

Dal 1° gennaio 2010 la commissione medica dell’Asl che ha competenze in fatto di accertamento della condizione invalidante sarà integrata da un medico dell’istituto previdenziale come membro effettivo.

In sostanza cambia tutto il procedimento: dalla presentazione delle domande alla modalità di accertamento e di verifica del requisito, dalla concessione dei benefici alla gestione degli eventuali ricorsi in sede di contenzioso legale.

La nuova materia ha definito una nuovo iter procedurale per il riconoscimento dei benefici, oltre alla verifica della loro permanenza,  in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità ai fini del collocamento mirato al lavoro (legge 68/1999).

Dal 1° gennaio le domande finalizzate al riconoscimento di uno stato invalidante dovranno pervenire direttamente all’Inps e non più alle Asl attraverso i servizi telematici.

A questo scopo l’istituto previdenziale sta predisponendo una apposita procedura che permetterà la compilazione e l’inoltro della domanda.

L’Inps invierà in seguito la documentazione alla struttura Asl territorialmente competente fissando la data della visita medica che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Ad ogni modo rimarranno in vigore procedure abbreviate allo scopo di accelerare l’accertamento sanitario in presenza di particolari patologie.

Tutta la procedura dovrà utilizzare procedure telematiche predisposte appositamente.

Inoltre, cambierà anche l’iter del contenzioso legale (norma già in vigore dal 1° luglio 2009): l’istituto previdenziale è e sarà la sola controparte nelle cause di invalidità civile. Non solo, secondo il comma 5 dell’articolo 20 della legge 102/2009.

Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ente