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Chiarimenti sul distacco dei lavoratori extracomunitari

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la sua Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con interpello n. 28 del 27 giugno 2011 ha risposto ad un quesito posto dell’Associazione dei datori di lavoro, Confindustria, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 286/1998 recante la disciplina dell’ingresso per lavoro, in casi particolari, di cittadini stranieri extracomunitari.

La normativa in questione intende intervenire in caso di lavori in situazioni particolari, ovvero quando si intende fare ricorso a lavoratori extracomunitari con particolari qualifiche o ruoli.

Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, i dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea.

Non solo, rientrano anche giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate alla pari o infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

L’Associazione dei datori di lavoro chiede, in prima battuta, se esiste o meno un obbligo in capo all’impresa distaccante e all’impresa distaccataria di stipulare un contratto di appalto a corredo dell’istanza per la concessione dell’autorizzazione all’ingresso per lavoro.

Il secondo quesito intendeva chiarire la procedura di qualificazione delle maestranze, ovvero se la qualificazione dei lavoratori distaccati possa essere dimostrata da diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero da abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa.

Per il Ministero del lavoro il datore di lavoro distaccante non è tenuto a stipulare un contratto di appalto con l’impresa distaccataria e, conseguentemente, ad allegare lo stesso a corredo dell’istanza per la concessione dell’autorizzazione all’ingresso di cui all’art.27, lett. g), D.Lgs. n. 286/1998.

Per la seconda questione per il Ministero del Lavoro la disciplina rientra tra le materie previste dall’art. 40, comma 11, D.P.R. 31 agosto del 1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, ai sensi del quale nelle fattispecie in esame il nulla osta al lavoro può essere richiesto:

solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali;
e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelli riferite all’esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell’opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori

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