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Licenziare per scarso rendimento

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha espresso un parere che è stato da più pari ripreso, ovvero lo scarso rendimento è una violazione del dovere di diligenza del lavoratore che può configurare un’ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento e esistono diverse norme e sentenze che legittimano il licenziamento del dipendente.

La fondazione ha ricordato che esistono diverse autorevoli pareri giuridici – Cassazione del 9 settembre 2003, n. 13194 in Mass. Giur. It., 2003, Cassazione 3 maggio 2003, n. 6747 in Mass. Giur. Lav., 2004, 6, 99 e Cassazione 23 febbraio 1996, n. 1421 in Mass. Giur. It., 1996 –  che sembrano avvalorare che lo  scarso  rendimento è  una violazione del dovere di diligenza del  lavoratore che può configurare un’ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

Il datore di lavoro deve provare non solo il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma anche che la causa di esso derivi da negligente  inadempimento  degli  obblighi  contrattuali  da  parte  del lavoratore nella sua normale prestazione.

Nel parere espresso dalla fondazione si ricorda che l’orientamento giurisprudenziale in materia  ritiene che il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale, o d’uso, non integri ex se l’inesatto adempimento in quanto il lavoratore è obbligato ad un facere e non ad un  risultato e  la  inadeguatezza della prestazione  resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell’impresa o comunque a fattori non dipendenti dal lavoratore.

Per questa ragione il datore di  lavoro  che  intende  far valere questa sua considerazione come giustificato motivo soggettivo di licenziamento,  ai  sensi  dell’articolo 3,  legge  n.  604/66,  non  può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso (ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità), ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento degli  obblighi  contrattuali  del  lavoratore,  valutando  gli aspetti  concreti  del  fatto  addebitato  nonché  il  grado di diligenza  richiesto dalla  prestazione  e  quello  usato  dal  lavoratore.

il datore di lavoro può però dimostrare l’inadempimento del dipendente anche mediante la  comparazione tra i risultati  produttivi dello stesso dipendente con il rendimento medio dei suoi colleghi.

In tale prospettiva, affinché si configuri l’inadempimento per scarso rendimento, è necessario  che tra i risultati del lavoratore e quelli degli altri vi sia una “enorme  sproporzione”, cioè uno scarto molto significatico, che dimostri in modo oggettivo ed inequivocabile la mancanza di diligenza.

Fonte Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

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