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Limiti alla dirigenza pubblica

Il governo ha deciso di inserire alcuni limiti ad ex politici e sindacalisti nell’acquisizione della dirigenza pubblica per le attività di gestione delle risorse umane inserendo, a questo rigiardo, uno specifico paletto temporale: nessun ex sindacalista o politico può assumere un incarico del genere se hanno svolto nel biennio precedente incarichi pubblici di questo tipo.

Il nuovo sistema di nomina deve intendersi esteso anche alle strutture locali e territoriali quali comuni, regioni e strutture sanitarie.

Il governo intende così mettere in pratica le regole per il buon andamento dell’amministrazione cercando do garantire imparzialità nei giudizio e nell’andamento.

Il limite è per ora esteso alle risorse umane escludendo in modo preciso tutti gli altri uffici.

La decisione è arrivata con la circolare 11/2010 della Funzione pubblica e coinvolge tutti gli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore del decreto 150/2009.

Per effetto della circolare dovranno riesaminati tutti gli incarichi dirigenziali ed eventualmente annullati. La circolare in oggetto ravvisa delle azioni penali per chi, al momento della nomina, non ha messo in evidenza i suoi precedenti incarichi. Le sanzioni sulla carta sono pesanti perché si può arrivare di essere accusati per falsa attestazione punibile dall’articolo 446 del codice penale.

In sostanza, le amministrazioni che intendono conferire un incarico su strutture finalizzate alla gestione del personale devono richiedere un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell’interessato ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

In effetti, l’articolo 52 del decreto 150/2009 pone in evidenza, in modo preciso ed esplicito, tutte le strutture che si occupano di gestione del personale. Ovvero, la struttura coinvolta deve solo gestire le risorse umane e non svolgere altri compiti amministrativi.

Così, i dirigenti scolastici ne rimangono fuori poiché tra i loro compiti istituzionali si contemplano, oltre alla gestione del personale, altre funzioni amministrative.

Per ravvisarvi una situazione di incompatibilità è necessario che il soggetto deve aver svolto funzioni dirigenziali nel biennio precedente e non una semplice appartenenza.

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