Master in pubblica amministrazione – 2012

 È in partenza il prossimo autunno il nuovo master in pubblica amministrazione “Milano per lo Stato” organizzato dalla Fondazione Collegio delle università milanesi. Il corso avrà una durata di un anno, e si propone di poter offrire gli elementi di conoscenza pratica e concreta delle pubbliche amministrazioni italiane, con l’obiettivo di formare giovani per creare una classe dirigente dello Stato nuova e consapevole, sia dal punto di vista valoriale che su quello dei contenuti e delle competenze tecniche.

Il master si rivolge a un totale di 35 studenti, in possesso di una laurea magistrale o specialistica di tutti i corsi di laurea, con un massimo di due anni di esperienza nel mondo del lavoro. Il percorso didatti comprenderà un nucleo centrale sull’educazione civica e sui fondamenti di management, teoria politica e costituzionale italiana e comparata, l’analisi dei contesti, dei processi e delle problematiche reali, con una metodologia piuttosto pratica e concreta.

Assumere un giovane con l’apprendistato o attraverso il cocopro con la riforma del lavoro

 Il contratto dell’apprendistato è, di certo, uno degli strumenti maggiormente utilizzati, o almeno così sono le intenzioni del nostro legislatore, dalla imprese con la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro.

In effetti, il Testo Unico, ovvero il decreto legislativo 167/2011, ha introdotto questo versatile strumento allo scopo di favorire l’assunzione dei giovani per diminuire il gap generazionali che esiste nella nostra società. Per impedire l’uso distorto di questo strumento, secondo il disposto non è possibile rescindere un contratto di apprendistato entro sei mesi dalla sua stipula, visto che un contratto di apprendistato è conveniente per il datore di lavoro in termini economici e normativi.

Licenziamenti discriminatori con la riforma del lavoro

 Abbiamo visto, qualche ora fa, cosa cambia con la riforma del lavoro per quanto concerne i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, e quelli privi di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo. Abbiamo altresì notato come le variazioni più sostanziali introdotte con la riforma Fornero riguardino esclusivamente le imprese con più di 15 dipendenti, mentre nulla varia per quanto concerne le imprese con meno di 15 dipendenti, per le quali permangono le tutele oggi previste, e rappresentate principalmente dal risarcimento compreso tra le 2,5 e le 6 mensilità.

Passiamo ora a comprendere in che modo cambia la flessibilità in uscita per i c.d. licenziamenti discriminatori, la cui nuova disciplina si applica, in maniera similare, anche ai licenziamenti comminati alle lavoratrici nei periodi di interdizione per matrimonio o per maternità, nonché ai licenziamenti determinati da motivo illeciti o nulli per altre cause.

Nuova procedura per il certificato medico introduttivo SS3

 In arrivo la nuova procedura Inps per il certificato medico introduttivo finalizzata alla richiesta del riconoscimento dell’invalidità pensionabile. Infatti, l’Inps ha comunicato che dal 1 luglio 2012 è attiva una nuova procedura al fine di ottenere i benefici di invalidità attraverso una procedura telematica utilizzando il sito istituzionale dell’Istituto previdenziale con il consueto PIN.

Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nella riforma

 Proseguiamo il nostro viaggio nella flessibilità in uscita – così come modificata dalla riforma Fornero – con i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, o licenziamenti “oggettivi o economici”. Si tratta, in evidenza, di una fattispecie significativamente differente a quella vista poco fa, relativa ai licenziamenti individuali, e che riguarda le cessazioni dei rapporti di lavoro effettuate a causa di difficoltà economiche aziendali.

Anche in questo caso, la disciplina muta sostanzialmente per le imprese di maggiori dimensioni (quelle con più di 15 dipendenti), rimanendo invece sostanzialmente invarata nei confronti delle imprese con meno di 15 dipendenti, per le quali permane l’attuale forma di tutela: il giudice potrà infatti disporre un risarcimento in capo al lavoratore, compreso tra le 2,5 e le 6 mensilità.

Dalla riforma del lavoro 2012 il licenziamento per motivi economici

 Accanto alla nuova stretta sulle partite IVA, il provvedimento varato dal Governo Monti e definito dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero, ha, infatti, stabilito che la durata massima del contratto di lavoro non può superare otto mesi con un limite anche sulla retribuzione, oltre all’impossbilità di utilizzare un posto di lavoro fisso presente in azienda. In caso contrario, il datore di lavoro è tenuto a procedere all’assunzione del collaboratore.

Licenziamenti senza giusta causa nella riforma del lavoro

 Vediamo oggi come cambia la flessibilità in uscita con la nuova riforma del lavoro voluta dal ministro del welfare Elsa Fornero. Cominciamo questo nostro viaggio dai licenziamenti privi di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, inquadrati dalla revisione del mercato del lavoro come “licenziamenti soggettivi o disciplinari”. Cerchiamo di capire come funzionava oggi la disciplina dei licenziamenti individuali senza giusta causa, e cosa cambia con la riforma, per le imprese con più di 15 dipendenti  e meno di 15 dipendenti.

Partiamo le imprese di maggiori dimensioni, per le quali è possibile riscontrare le maggiori variazioni rispetto alla normativa vigente. Per tali imprese (con più di 15 dipendenti), infatti, fino ad oggi era prevista la reintegrazione in servizio (o indennità sostitutiva, a scelta del lavoratore) e conseguente risarcimento del danno.

Lavoratrici stagionali, divieto di licenziamento in maternità

 Le lavoratrici stagionali, non in astensione obbligatoria e licenziate perché l’azienda ha cessato l’attività, hanno il diritto a riprendere l’attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle assunzioni fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il licenziamento imposto durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento della madre lavoratrice, se manca la richiesta di ripristino del rapporto, comporta il pagamento risarcitorio delle retribuzioni successive alla data di effettiva fine del rapporto di lavoro. Il rapporto non viene considerato interrotto, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.

Si precisa però che, secondo una sentenza del 2000 della Cassazione, al licenziamento della lavoratrice madre non si può applicare l’art. 6 della legge 604 del 1966, che impone l’impugnazione del licenziamento entro 60 giorni. Infatti, una sentenza della Cassazione del 2004 precisa che nel caso in cui sia stato imposto il licenziamento per giusta causa, l’impugnazione del licenziamento va effettuata entro 60 giorni, appunto secondo la norma del 1996 anche se la lavoratrice sostiene che sia stata violata la normativa che tutela la maternità.

Quando le indennità risarcitorie lavorative sono tassabili

 L’argomento è abbastanza spinoso perché diventa importante capire quando le indennità di tipo risarcitorie imposte al datore di lavoro dal giudice sono o meno tassate.

Per prima cosa occorre ricordare che in questo caso sono intervenute diverse decisioni della Corte di Cassazione che, a più riprese, hanno osservato e ribadito che le indennità dovute dal datore di lavoro a favore del lavoratore suo dipendente in ambito del licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa, è assoggettata a tassazione.

L’apprendistato in farmacia

 In arrivo anche l’apprendistato in farmacia grazie all’introduzione del nuovo Testo Unico sull’apprendistato (decreto legislativo n. 167/2011); in effetti, l’associazione dei datori di lavoro del settore, la Federfarma, ha deciso di stipulare una intesa dedicata al settore che riprende le indicazioni offerte nel decreto legislsitivo che riforma un settore del tutto particolare.

I particolari dell’Intesa. Infatti, le associazioni sindacali, insieme ai datori di lavoro, hanno siglato un particolare intesa che permette la collazione, nelle diverse fasce, nuovi giovani che intendndono lavorare nel settore.

Come regolarizzare la falsa partita IVA

 Poche ore fa abbiamo visto in che modo il governo intenda scovare le false partite IVA mediante lo strumento delle presunzioni legali: al rispetto dei due dei tre requisiti precedentemente indicati, infatti, scatterà la presunzione legale in grado di trasformare la partita IVA in co.co.pro con partita IVA (e conseguente applicazione della disciplina delle co.co.pro.) o, in alternativa e in caso di assenza di un progetto, o nel caso in cui l’attività sia svolta con modalità tipiche del lavoro dipendente, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ad ogni modo, alla stringente normativa di cui sopra, che mira a scovare gli aggiramenti fiscali da parte del datore di lavoro, il governo ha posto qualche gradito rimedio e qualche importante esclusione. Cerchiamo pertanto di capire in che modo il committente può evitare gli effetti della presunzione.

La chiusura degli stabilimenti FIAT e le diverse iniziative per conservare il posto di lavoro

 Da una parte la FIAT, per la precisione il gruppo Iveco, ha deciso di chiudere cinque stabilimenti in Europa e dall’altra, la Pilkington, una multinazionale del vetro, al fine di conservare la propria occupazione ha deciso di siglare dei contratti di solidarietà: il posto di lavoro diventa un obiettivo primario perché senza un lavoro non si raggiunge autonomia sociale ed economica. Due facce di una stessa medaglia e due visione differenti.

Iveco chiude in Europa cinque stabilimenti. Con questa decisione la FIAT saluta oltre mille lavoratori coinvolgendo le regioni della Francia, Chambery, della Germania, Weisweill e Ulm, in Austria, Graz e di Goerlitz. In Germania, però, Iveco ha già deciso di realizzare un centro di eccellenza per i mezzi anti-incendio.

Come scovare le false partite IVA

 Come noto, con gli ultimi provvedimenti in materia di lavoro, il governo ha lanciato sul mercato italiano il concetto di “presunzione” di falsità della partita IVA e, di conseguenza, l’assimilazione a co.co.co. del lavoratore celato attraverso l’attribuzione di una posizione IVA.

La presunzione scatta quando le prestazioni lavorative rese dalla persona titolare di posizione fiscale ai fini IVA prevedano il rispetto di almeno due dei tre requisiti principali stabiliti dalla norma. Se i requisiti sono rispettati, e salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, le prestazioni fornite dalla partita IVA saranno in tutto e per tutto ricondotte all’interno di un rapporto co.co.co. per presunzione legale, con conseguente presenza di un “progetto” al fine di sancirne la legittimità.