
Sul supplemento ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre del 2010 è stata pubblicata la legge finanziaria n. 220 del 13 dicembre 2010.
La legge di stabilità, o legge finanziaria, è composta da un solo articolo che contiene 171 commi e 2 allegati, oltre a 3 tabelle.
La nuova legge di stabilità entrerà in vigore dal primo gennaio del 2011, ad eccezione di quelle dei commi da 42 a 46, in vigore dal 21 dicembre 2010.
Il comma 37 prevede un allargamento, nei limiti delle diecimila unità, della platea dei lavoratori in mobilità ai quali non si applicano le nuove disposizioni che regolano l’accesso alla pensione con un decreto concertato del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con quello dell’Economia e delle Finanze, oltre al Ministro dello sviluppo economico.
Nel 2010 in Italia, sul totale delle assunzioni, il 43% è rappresentato da lavoratori con un contratto flessibile, ovverosia da precario; trattasi, in accordo con quanto rilevato dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza, di una percentuale in aumento nel 2010 rispetto al 41,4% dello scorso anno. Il rapporto, per ogni cinque assunzioni, vede la “nascita” di due lavoratori precari tra i cosiddetti “interinali” ed i co.co.pro., ovverosia gli assunti con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Il top di assunzioni precarie si registra in Lombardia con una percentuale pari a ben il 67,5% a fronte, su scala nazionale, di quasi 350 mila lavoratori che in Italia andranno ad incrementare a fine anno l’esercito dei “flessibili“. Ma qual è l’identikit del lavoratore precario in questa fase caratterizzata per l’economia italiana da una lenta e fragile uscita dalla crisi?