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La pensione per i lavoratori usuranti, la possibile evoluzione normativa

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, nella seduta del 13 aprile 2011, lo schema di Decreto Legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti attuativo della delega conferita dall’articolo 1 della legge 183/2010 (Collegato lavoro)  e dell’articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Ricordiamo che il testo del governo ai commi 2 e 3 precisano che per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato è necessario che il lavoratore abbia svolto effettivamente le attività definite usuranti, con esclusione dei periodi di contribuzione figurativa, per un tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017 e ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Come ha messo in evidenza il relatore Cazzola, i commi 4, 5, 6 e 7 del testo del governo stabiliscono la modulazione dell’anticipo della decorrenza dei trattamenti pensionistici prevedendo i due casi possibili applicabili, ovvero il periodo transitorio e quello a regime.

In effetti, per il periodo transitorio 2008-2012 l’anticipo varia da 1 a 3 anni in riferimento all’età anagrafica e da 1 e 2 anni in relazione al valore della quota (data dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva).

Nella seconda ipotesi, ossia a decorrere dal 2013, l’anticipo è di 3 anni in riferimento all’età anagrafica (ossia 58 anni di età invece di 61) e alla quota. Per i soli lavoratori notturni il beneficio pieno è riconosciuto solo nel caso in cui svolgano almeno 78 notti all’anno, mentre è ridotto – con riferimento al requisito di età anagrafica – di 1 o 2 anni se le notti annue siano, rispettivamente, da 64 a 71 e da 72 a 77.  Restano comunque fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita, secondo quanto sancito dall’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il testo, poi, fa salve le norme, comma 8, di maggior favore previste per alcune categorie di lavoratori (come il personale militare, le forze di Polizia, i Vigili del fuoco) e sancisce la non cumulabilità dei benefici.

Non solo, come ha posto in evidenza il deputato Cazzola, al comma 9 si chiarisce che l’applicazione dei benefici, aventi anche carattere retroattivo, non può comunque dare luogo ad arretrati.

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