
Al momento l’Amministrazione del Lavoro e i relativi Istituti previdenziali, con l’Inps in testa, non hanno ancora dato i necessari chiarimenti in fatto di riforma delle pensioni fatta dal governo Monti e gli impatti sul lavoro usurante. Infatti, l’articolo 24 della legge n. 214/2011 non è di per sé sufficientemente chiaro perché intende radicalmente riformare tutta l’impalcatura pensionistica a suon di comma.
In modo particolare, il comma 17 intende adeguare la disciplina sui lavori usuranti alle novità previste dalla nuova disciplina. A questo proposito la definizione di lavoro usurante è contenuta nel decreto legislativo n. 76/2011: in base all’articolo 24 sono lavoratori usurati coloro che per almeno 7 degli ultimi 10 anni hanno prestato la loro attività in specifici settori: lavori nelle cave ed in galleria, nel vetro, alla catena di montaggio, alla conduzione di autobus e pullman turistici. A questi si aggiungono anche i lavoratori notturni i quali, però, debbono aver prestato la loro attività per almeno 64 notti l’anno (o 78 per chi ha maturato i requisiti tra il 1° gennaio 2008 ed il 30 giugno 2009).
In base al contenuto del decreto legislativo n. 67/2011 era possibile andare in pensione di anzianità con 3 anni di anticipo, ovvero 58 anni in luogo di 61, condizionandola alla cosiddetta quota 94: 58 anni di età anagrafica e 36 anni di contributi.
Con le modifiche introdotte dalla riforma Monti-Fornero dal 2012 possono andare in pensione soltanto se raggiungono per intero la quota già prevista dalla legge n. 244/2007: ossia, la somma tra età anagrafica (almeno 60 anni) e contribuzione deve essere uguale al valore 96. Nel 2013 si aumenta, ovvero la somma deve risultare 97 con almeno 61 anni di età.
Non solo, il comma 17 prevede altre modiche non indifferenti. In effetti, un altra modifica è da ricercarsi alla quota necessaria per coloro che svolgono l’attività su turni e che lavorano di notte per almeno 6 ore per meno di 78 giornate. Coloro che lo hanno fatto in un numero compreso tra le 64 e le 71 devono raggiungere, nel 2012, quota 98 (con almeno 62 anni di età e 36 di contribuzione).
Al contrario, se il numero delle giornate è compreso tra 72 e 77 è necessario raggiungere la quota 97 (con 61 anni di età anagrafica).
La quota cambia dal 2013; infatti, nel primo caso occorre raggiungere quota 99 con 63 anni di età anagrafica, mentre nel secondo caso è sufficiente raggiungere 98 con 62 anni di età anagrafica.





