Disoccupazione, una voce fuori dal coro: ascoltiamola

 Si alza forte la voce dei lavoratori non più lavoratori ma ”navi senza nocchiero in gran tempesta”: un ”grido di dolore” che va ascoltato. È il dolore per non poter dare ai propri figli il necessario, l’angoscia di non avere un futuro, ma soprattutto di non poterlo garantire ai loro figli.

Licenziamento plurimo e collettivo, dalla Cassazione un chiarimento

 La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 13884 del 2 agosto 2012, recepisce il ricorso di un lavoratore che si riteneva danneggiato dal comportamento del proprio datore di lavoro, in effetti, il precedente grado di giudizio, il Tribunale riteneva legittimi il licenziamento intimato al dipendente sulla scorta della distinzione fra “licenziamento collettivo” che presuppone la realizzazione di una riduzione o trasformazione di attività, e “licenziamento plurimo” per giustificato motivo oggettivo che è riferito alla contingente soppressione di alcuni posti di lavoro, come nel caso di eliminazione di un reparto o settore produttivo.

La prova per il licenziamento per giustificato motivo

 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11775 del 2012, conferma un orientamento già consolidato, ossia ai fini della legittimità del licenziamento pei ragioni inerenti all’attività produttiva, è il datore di lavoro che deve provare il giustificato motivo al fine di consentire al lavoratore, la parte più debole del rapporto di lavoro, di poter iniziare le proprie azioni difensive.

Licenziamenti collettivi nella riforma del lavoro

 Negli ultimi mesi abbiamo più volte esaminato tutte le principali caratteristiche della riforma del lavoro, cercando di rendere più chiaro un provvedimento che non è così semplice da analizzare. Oggi cerchiamo di tornare su un argomento sul quale non abbiamo speso eccessive parole (privilegiando la comprensione di come viene modificato il panorama dei licenziamenti individuali): il funzionamento dei licenziamenti collettivi.

Il licenziamento per motivi economici

 Questa è la vera novità per i lavoratori dipendenti che si vedono ora a rischio. In effetti, il licenziamento economico individuale si differenzia da quello collettivo che presuppone un altro iter procedurale.

Per avviare un licenziamento di questo tipo è necessario sollevare un giustificato motivo di tipo oggettivo, ossia l’esistenza di presupposti di tipo tecnico, organizzativo o  produttivo che possano portare alla soppressione di attività lavorative in precedenza vera mission aziendale ma che al momento non ritenute più remunerative per l’azienda o, in modo, generico, da un datore di lavoro.

Dalla riforma del lavoro 2012 il licenziamento per motivi economici

 Accanto alla nuova stretta sulle partite IVA, il provvedimento varato dal Governo Monti e definito dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero, ha, infatti, stabilito che la durata massima del contratto di lavoro non può superare otto mesi con un limite anche sulla retribuzione, oltre all’impossbilità di utilizzare un posto di lavoro fisso presente in azienda. In caso contrario, il datore di lavoro è tenuto a procedere all’assunzione del collaboratore.

Novità riforma del lavoro 2012, che cos’è l’ASPI

 Lo avevamo già scritto: la riforma del lavoro 2012, ovvero quella voluta fortemente dal Governo Monti, introduce molte novità nel sistema lavoro e previdenza del nostro Paese.

Infatti, l’Aspi, ad esempio, è un nuovo strumento che entrerà pienamente in vigore dal 2017. In particolare, questa nuova forma di ammortizzare sociale prevede che dal 1 gennaio 2013 la contribuzione voluta dal Ministro Fornero, insieme alla mini Aspi, è stata fissata all’1,31% e, sempre secondo le disposizioni entrate in vigore, sarà estesa anche agli apprendisti.

I nuovi licenziamenti collettivi con la riforma del lavoro 2012

 Le novità presenti nella riforma del mercato del lavoro 2012 sono molteplici, anche se il punto che ha fatto molto discutere è quello dei licenziamenti, siano essi collettivi o individuali.

Le modifiche ai licenziamenti collettivi si possono trovare all’articolo 1 dai commi 45 al 46, mentre quello in materia dei licenziamenti individuali si trovano dal comma 37 al 41.

In materia di licenziamenti collettivi il Governo Monti ha rimesso in discussione la sua impalcatura modficando laprocedura di attivazione: infatti, quando un datore di lavoro vuole porre in essere un licenziamento collettivo per la normativa del nostro Paese è necessario esplicitare alcuni passi già in precedenza stabilite per non invalidare il procedimento.

Dalla Cassazione il mancato reintegro del lavoratore licenziato

 La Corte di Cassazione, sentenza n. 9965 dello scorso 18 giugno 2012, è intervenuta in merito ad licenziamento di un lavoratore, rappresentante sindacale. Infatti, il lavoratore, a seguito dell’impugnazione del  licenziamento riconosciuto illegittimo, non è stato riammesso  nel posto di  lavoro dal datore di lavoro, pur venendo regolarmente retribuito ed ammesso in azienda per svolgere l’attività di rappresentante sindacale.

L’Inps, coinvolta in questo provvedimento attraverso la sua struttura territoriale, ha deciso di intervenire individuando una situazione di mancata effettiva reintegrazione , ha applicato, a carico del datore di lavoro quanto previsto dall’art.18  comma 10 della legge n.300/70.

Con la nuova legge sul lavoro approvato in Senato un rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti

 Ricordiamo che la norme approvate in senato introducono una disciplina processuale speciale per le controversie in materia di licenziamenti, nelle ipotesi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970, ossia Statuto dei lavoratori.

In particolare viene disposto che la disciplina processuale trovi applicazione alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 della legge n. 300/1970 anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Infatti, nello specifico si prevede che  ai fini di una tutela urgente, la domanda avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento venga proposta con ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il giudice, sentite le parti, procede agli atti di istruzione e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda.