Chiarimenti sulla nuova disciplina dell’apprendistato

 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con due diversi interpelli, chiede chiarimenti in ordine alla nuova disciplina dell’apprendistato così come prevede il D.Lgs. n. 167/2011.

Infatti, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha deciso di fornire una riposta in merito al piano formativo e richiesta del parere di conformità agli Enti bilaterali e alla facoltà di recesso ai sensi dell’art. 2118 c.c. durante periodo di malattia, infortunio e altre cause si assenza dal lavoro.

Contributi pieni in caso di reintegro

 Con l’interpello n. 12/2012 il ministero del lavoro ha risposto a un quesito della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità in merito alla possibilità – da parte del lavoratore – di poter ottenere i pieni contributi in caso di reintegro.

In termini meno sintetici, il ministero ha spiegato come in caso di illegittimo licenziamento di un lavoratore occupato in azienda con oltre 15 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi per il periodo precedente alla reintegrazione (dal giorno del licenziamento, giudicato illegittimo, fino al giorno del rientro al lavoro) anche sulla base dell’ordinanza cautelare, di cui all’art. 700 del codice di procedura civile, poiché la dichiarazione disposta con tale ordinanza assicura al lavoratore le medesime tutele conseguenti a eventuale sentenza con analogo contenuto.

Il versamento dei contributi previdenziali a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo

 La CIDA, ossia Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità, ha avanzato richiesta di interpello, n. 12/12, per conoscere il parere della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero in merito alla sussistenza o meno, in capo al datore di lavoro, dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali in favore di un proprio dipendente, per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello della reintegrazione nel posto di lavoro disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

La Direzione osserva che, al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre soffermarsi sulla lettura della L. n. 108/1990, che ha novellato la disciplina concernente la materia dei licenziamenti individuali, di cui alle Leggi nn. 604/1966 e n. 300/1970, ancorando gli effetti della declaratoria di illegittimità del licenziamento al numero di dipendenti che risultano occupati presso l’azienda.

Deroghe alle comunicazioni obbligatorie per le zone colpite dal sisma

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il lavoro, ha emesse la nota ministeriale del 31 maggio 2012 che prevede una deroga alle comunicazioni obbligatorie dovute dai datori di lavoro. Si ricorda che le comunicazioni obbligatorie sono quelle che i datori di lavoro pubblici e privati devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

Non solo, il nuovo sistema telematico sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l’impiego, all’Inps, all’Inail e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come previsto dalla Legge Finanziaria per il 2007. Con il sistema informatico CO non è più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, basta compilare un unico modello.

Il governo Monti impone la fiducia sul ddl lavoro

 Il governo Monti su un pacchetto di quattro emendamenti che racchiudono l’intero testo, con qualche modifica rispetto al provvedimento varato dalla commissione Lavoro, il Governo ha chiesto la fiducia. I quattro emendamenti su cui  il Governo ha posto la fiducia prevedono la flessibilità in entrata, gli ammortizzatori sociali, la flessibilità in uscita e sulla formazione.

All’iniziativa del Governo la CGIL ha espresso una valutazione negativa perché per la maggiore centrale italiana le istituzioni potevano di certo fare di più. Infatti, la nota della Segreteria Confederale CGIL, cha ha analizzato punto per punto l’ultima versione del Ddl sul mercato del lavoro, è piuttosto critica

Le procedure da seguire per ridurre il personale

 Qual è la procedura da seguire per ridurre il personale, o meglio quali sono i criteri di scelta per procedere al licenziamento di un lavoratore? La domanda sembra pertinente visto che la Corte di Appello di Salerno, con al sentenza del 7 marzo 2012 n. 1714, ha deciso di intervenire chiarendo alcuni dubbi.

In effetti, il Tribunale di Salerno si è pronunciato contro il licenziamento di un lavoratore intimatogli con comunicazione in data 6 marzo 2009 a seguito di procedura di riduzione del personale conclusasi il 27 febbraio 2009 e determinata, come indicato nella lettera di apertura della procedura di riduzione del personale (del 20 febbraio 2009).

I criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2012, il Decreto 13 marzo 2012, n. 64781, con i criteri concessivi per i trattamenti  di  integrazione  salariale  straordinaria e di mobilità, per le aziende commerciali con oltre 50 addetti, le agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Per i licenziamenti economici ingiustificati per la CGIL occorre il reintegro

 È stata presentata da parte della maggiore organizzazione sindacale italiana una memoria all’audizione al Senato sul Ddl di riforma del mercato del lavoro. Ecco tutte le critiche e le proposte su articolo 18, ammortizzatori sociali e precarietà.

La CGIL ha fatto sapere che sul disegno di legge presentato dal Governo Monti, e attualmente fermo in discussione in commissione lavoro al senato, in sede di audizioni che il lavoro

presentato dal Governo contiene nei capitoli relativi a tipologie di impiego, politiche attive del lavoro e ammortizzatori sociali numerose e negative modifiche sia rispetto ai risultati del confronto svolto con le forze sociali che al documento approvato dal Consiglio dei ministri del 23 marzo

L’assenteista non è giustificabile

 L’assenteista può essere licenziato anche se non è stato affisso il codice disciplinare dell’azienda: è questa l’importante conseguenza a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3060/2012. Nella fattispecie la Corte è intervenuta su una assenza prolungata ed ingiustificata pari a ben due mesi di un dipendente di Poste italiane al termine di una lunga vicenda giudiziaria che ha contraddetto la sentenza di primo grado ed in Appello dove il lavoratore dipendente era riuscito ad avere ragione.

Infatti, la Corte d’Appello aveva annullato il licenziamento del dipendente perché, sempre stando al giudizio precedente, la sanzione era stato irrogato per specifica ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva e per questo espressamente prevista l’affissione in bacheca attraverso il codice disciplinare. In realtà, in base al dettato del contratto di lavoro nazionale, era previsto  unicamente l’estinzione del rapporto dopo dieci giorni di assenza arbitraria.

La cassazione interviene sulla mancata valutazione dei rischi nei contratti a termine

 La Corte di cassazione, attraverso la sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012, ha affermato che l’art. 3 del Decreto legislativo n. 368/2001 ha introdotto una quadruplice serie di divieti all’apposizione del termine ai contratti di lavoro subordinato, così rafforzando il peculiare disvalore che connota le assunzioni a termine effettuate in violazione degli specifici divieti stabiliti a protezione degli interessi intensamente qualificati sul piano costituzionale, e limitando l’autonomia delle parti nella stipulazione del contratto a termine.

Le ultime novità sulla riforma del lavoro

 Maggiori tutele al lavoratore a tempo indeterminato con la conferma del reintegro qualora il giudice accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo: questa nuova versione della riforma del lavoro incontra il parere favorevole delle organizzazioni sindacali, compresa la CGIL.

Non solo, oltre a confermare il valore formativo del contratto di apprendistato, il governo Monti ha deciso anche di penalizzare i contratti a tempo determinato compreso i diversi contratti precari anche, se poi sceglie di intervenire sulle partite IVA in un secondo tempo.

Salta l’onere della prova per il licenziamento del lavoratore

 Il Ministro Fornero ha recepito alcune indicazioni espresse dalle parti sociali visto che ha deciso di togliere  nel testo dell’accordo l’onere della prova a carico dei lavoratori nei licenziamenti di tipo economico per evitare, da parte del datore di lavoro, di camuffare licenziamenti di tipo discriminatori o disciplinari.

È una richiesta che le parti sociali, in primis la CGIL di Susanna Camusso, hanno da diverso tempo richiesto al governo insieme a quella che divide le diverse componenti, ovvero la possibilità di ottenere il reintegro a fronte di un licenziamento di questo tipo.

Infatti, nel testo originale del disegno di legge il reintegro non compariva tanti che il giudice laddove accerti l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo ordina il pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, tra 15 e 27 mensilità di retribuzione e non il reintegro.

Il licenziamento del dirigente che rifiuta il trasferimento

 Interessante sentenza della Corte di Cassazione che ribadisce un principio importante, ovvero è licenziabile un dirigente che rifiuti un trasferimento non ponendolo alla stessa stregua di un comune lavoratore dipendente.

Infatti, con la sentenza n. 4797 del 26 marzo 2012 la Cassazione, richiamando principi più volte affermati dalla propria giurisprudenza, ha affermato la legittimità di un licenziamento comminato da una impresa nei confronti di un proprio dirigente che aveva rifiutato il trasferimento ad altra sede, sostenendo la natura ritorsiva del provvedimento.

Come si licenzia in Germania

 Un argomento di sicura attualità visto che nel nostro Paese si sta discutendo sull’importante tema della riforma del lavoro come panacea contro tutti i mali visto, con molta probabilità, che gli altri problemi sono solo secondari quali la criminalità organizzata o la corruzione dilagante e a tutti i livelli. Il modello tedesco è sicuramente differente visto che da più parti si sta affermando l’idea che la proposta del Governo Monti si ispira alla Germania. Le cause che possono condurre un lavoratore alla perdita del posto di lavoro rientrano in un comportamento manchevole, motivi personali o necessità aziendali.

Per prima cosa, in Germania, il licenziamento di un lavoratore di un’azienda con più di 10 dipendenti è stato regolamentato il 1° gennaio 2004 con una legge del governo di Gerhard Schroeder.