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Il licenziamento del casellante nell’ottica dell’obbligo di fedeltà

 Ecco una sentenza della Corte di Cassazione in materia di obbligo di fedeltà in un rapporto di lavoro di tipo subordinato.

È passibile di licenziamento il casellante che, sbagliando a dare il resto al cliente, si intasca la differenza senza versare nulla alla società dove risulta essere dipendente.

In effetti, in base alla sentenza n. 14145, è stata confermato il provvedimento dell’azienda che ha deciso di licenziare un proprio dipendente che per ben tre volte si è sbagliato a dare il resto all’automobilista.

Fatto da non trascurare è che l’errore del casellante era sempre a suo favore senza versare nulla alla cassa della società.

Infatti, il fatto si era svolto in un periodo di pre-vacanza, dalla fine del mese di giugno fino a tutto il mese di luglio, perché si contava della distrazione in un clima pre-vacanziero dei clienti che passavano per il casello.

L’inchiesta della società Autostrade si era avviata in seguito ad alcune lamentele da parte dei clienti che aveva deciso di condurre un’inchiesta in tutta regola al fine di verificare la fedeltà del dipendente.

Coinvolta la corte di Cassazione non poteva fare altro che accettare le motivaziooni della società e confermare il licenziamento perché il vincolo di fiducia si era definitivamente interrotto, anche per via della delicatezza del lavoro svolto. Ricordiamo che il vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro di tipo subordinato è un fatto importante, in generale, in qualsiasi rapporto di lavoro e, in modo particolare, in questo caso per via della delicatezza del lavoro svolto in qualità di casellante.

L’obbligo di fedeltà, tipico di un lavoro subordinato, trova il suo riferimento principale nell’articolo 2105 del codice civile.

Ricordiamo che l’obbligo di fedeltà (come quello di diligenza) non costituisce un vero e proprio obbligo del lavoratore, nel senso di posizione giuridica autonoma, ma, in realtà, si configura a carico del lavoratore, un obbligo a comportamenti omissivi, integrativi della prestazione di lavoro subordinato.

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