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Società semplificata a responsabilità limitata

È una delle novità più interessanti perché permette ai giovani di entrare nel mondo dell’impresa con maggiore facilità; in effetti, stando al decreto presentato dal governo Monti in fatto di liberalizzazioni, i giovani aventi un’età anagrafica minore di 35 anni potranno costituire una società semplificata  a responsabilità limitata una volta modificato il codice civile, articolo 2463, introducendo il comma bis.

Ad oggi per costituire una società a responsabilità limitata è necessario un atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare

  • il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
  • la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  • l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
  • l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
  • i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
  • la quota di partecipazione di ciascun socio;
  • le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza;
  • le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
  • l’importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società.

In primo luogo non sarà più necessario un notaio per la sua costituzione ma basterà solamente inviare una comunicazione telematica al Registro delle Imprese, oltre all’assenza di un capitale minimo: l’idea è quella  di creare nuovi imprenditori, aiutare i giovani e creare così nuovi posti di lavoro.
Assenza di un atto pubblico: ecco la vera novità del provvedimento insieme all’esenzione dall’applicazione dei diritti di bollo e di segreteria. La costituzione della società potrà essere fatta anche da un unico socio o, allo scopo di agevolare la possibilità di costituire la società anche da parte di giovani e professionisti che intraprendono la propria attività professionale sulla base dell’art.10 della legge 183/2011, ossia la legge di stabilità 2012, che introduce la cosiddetta società fra professionisti.

Non può fare parte della società una persona fisica che può vantare una età maggiore di 35 anni; in effetti, in questo caso il socio over 35 viene escluso di diritto, ai sensi del nuovo articolo 2473-bis del codice civile.

Non solo, rientrerebbe anche l’uso del bilancio semplificato, così come previsto e disciplinato ai sensi dell’articolo 14 della legge 183/2011, nota come legge di stabilità 2012. Insieme alla parte aggiunta dal decreto Monti trova applicazione anche tutti gli altri aspetti già oggi previsti dall’articolo 2463.

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