
L’Italia aderisce a diverse convenzioni internazionali che si occupano della tutela dei diritti dei lavoratori in qualsiasi contesto operativo.
Per quanto riguarda la ferie è possibile riferirsi ad almeno due contesti di riferimento, ossia la convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro – in particolare la Convenzione n. 132 dell’Organizzazione internazionale del lavoro all’articolo 9, n. 1, del 24 giugno 1970 n. 132 relativa ai congedi annuali pagati – che prevede che la parte ininterrotta di congedo annuale pagato menzionata al paragrafo 2 dell’articolo 8 della convenzione dovrà essere accordata e usufruita entro il termine di un anno al massimo mentre il resto del congedo annuale deve essere pagato entro il termine di diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine dell’anno che dà diritto al congedo.
