
Il maggiore istituto previdenziale del settore privato ha comunicato, attraverso la circolare n. 30 del 9 febbraio 2011, le nuove aliquote contributive, quelle di computo e il massimale e il minimale in vigore per gli iscritti alla gestione separata relative al 2011.
Il comma 39 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 – meglio conosciuta come legge di stabilità finanziaria 2011 – ha eliminato le disposizioni contenute all’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007 n. 247: per il 2011 l’aliquota contributiva di finanziamento non sarà elevata nella misura di 0,09%.
L’Inps ricorda che, così come previsto anche negli anni precedenti, gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale dovranno contribuore con un’ulteriore aliquota contributiva.