Le lavoratrici stagionali, non in astensione obbligatoria e licenziate perché l’azienda ha cessato l’attività, hanno il diritto a riprendere l’attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle assunzioni fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il licenziamento imposto durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento della madre lavoratrice, se manca la richiesta di ripristino del rapporto, comporta il pagamento risarcitorio delle retribuzioni successive alla data di effettiva fine del rapporto di lavoro. Il rapporto non viene considerato interrotto, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.
Si precisa però che, secondo una sentenza del 2000 della Cassazione, al licenziamento della lavoratrice madre non si può applicare l’art. 6 della legge 604 del 1966, che impone l’impugnazione del licenziamento entro 60 giorni. Infatti, una sentenza della Cassazione del 2004 precisa che nel caso in cui sia stato imposto il licenziamento per giusta causa, l’impugnazione del licenziamento va effettuata entro 60 giorni, appunto secondo la norma del 1996 anche se la lavoratrice sostiene che sia stata violata la normativa che tutela la maternità.
L’argomento è abbastanza spinoso perché diventa importante capire quando le indennità di tipo risarcitorie imposte al datore di lavoro dal giudice sono o meno tassate.
In arrivo anche l’apprendistato in farmacia grazie all’introduzione del nuovo Testo Unico sull’apprendistato (decreto legislativo n. 167/2011); in effetti, l’associazione dei datori di lavoro del settore, la Federfarma, ha deciso di stipulare una intesa dedicata al settore che riprende le indicazioni offerte nel decreto legislsitivo che riforma un settore del tutto particolare.
Da una parte la FIAT, per la precisione il gruppo Iveco, ha deciso di chiudere cinque stabilimenti in Europa e dall’altra, la Pilkington, una multinazionale del vetro, al fine di conservare la propria occupazione ha deciso di siglare dei contratti di solidarietà: il posto di lavoro diventa un obiettivo primario perché senza un lavoro non si raggiunge autonomia sociale ed economica. Due facce di una stessa medaglia e due visione differenti.
Ricordiamo che per il prossimo 9 settembre 2012 dovranno essere utilizzati tutti i Buoni Vacanze in circolazione ed eventualmente in possesso indipendentemente dalla data indicata sul buono perché il Governo Monti, con un provvedimento dei mesi scorsi , ha sospeso la loro validità.
In taluni casi decade la tutela della donna in gestazione, nel senso che il divieto di licenziamento durante la gravidanza e il primo anno di età del bambino non è valido per motivi precisi considerati in base all’art. 54 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 per i quali è ammessa la deroga al divieto.
Una tutela speciale vige per le dimissioni volontarie della lavoratrice in maternità allo scopo di evitare che la donna venga costretta a dimettersi e che quindi non si dimette volontariamente, ma perché costretta. Potrebbe, infatti, trattarsi, di un aut aut.
Prevenire conviene, ecco la posizione del nostro Istituto di prevenzione in fatto di sicurezza e infortuni sul lavoro e, in questa ottica, occorre una maggiore collaborazione tra chi ha la responsabilità di gestire l’azienda e chi ha il compito di produrre.
Per il prossimo sei luglio saranno resi noti i progetti che otterranno i finanziamenti Inail per tutelare la sicurezza sul lavoro con i relativi infortuni. Si è conclusa, così, la procedura telematica che ha visto il coinvolgimento di oltre 20mila imprese al fine di ottenere i 205 milioni di euro messi in palio dall’Inail.
Lo avevamo già scritto: la riforma del lavoro 2012, ovvero quella voluta fortemente dal Governo Monti, introduce molte novità nel sistema lavoro e previdenza del nostro Paese.
L’art. 87 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, il Testo Unico in materia di tutela legale a sostegno della maternità e della paternità, pone il divieto a dimissioni e licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino a un anno d’età del bambino.
In questi giorni l’Inps ha deciso di definire alcune iniziative finalizzate a informare commercianti e artigiani in merito alla contribuzione 2012. In effetti, secondo la comunicazione Inps, dopo lo scambio delle informazioni tra l’Agenzia delle Entrate, si provvederà, attraverso un prospetto di liquidazione, all’invio di una lettera su cui saranno indicati gli importi e le causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno corrente. Non solo, l’Inps si preoccuperà anche di inviare, contestualmente al prospetto di liquidazione, anche una lettere definita esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali.