I criteri per identificare un contratto di associazione in partecipazione

 La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2496 dello scorso 21 febbraio 2012 ci permette di fare chiarezza sui criteri identificativi che consentono di classificare un contratto esistente come associazione in partecipazione.

In materia di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa, la Corte di Cassazione, Sez. Lav. n. 19475 del 19 dicembre 2003 e Cassazione Sez. Lav. del 22 novembre 2006 n. 24781), ha affermato che l’elemento differenziale tra le due fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l’apporto della prestazione lavorativa dovendosi verificare l’autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell’associato al rischio di impresa, dovendo egli partecipare sia agli utili che alle perdile.

Il nuovo servizio online dell’Inail

 Il nostro Istituto per la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro ha deciso di offrire un nuovo servizio che permetterà di offrire assistenza dedicata al lavoratore che ha subito un infortunio, ossia parte così il nuovo Inail in linea gestito dal Contact center multicanale INAIL-Inps: utile non soltanto per i diretti interessati e dal forte valore sociale.

Per voce di Enzo Paesano della direzione centrale Programmazione organizzazione e controllo dell’INAIL (DcPoc),

Dopo una fase di sperimentazione nel 2011, il servizio sarà ufficialmente operativo dal prossimo 1° marzo. Si tratta di un approccio innovativo nella gestione della relazione col cliente, reso possibile dall’evoluzione tecnologica e dei sistemi di conoscenza dei nostri utenti, e che qualifica ulteriormente i servizi del Contact center non più solo come ‘reattivi’ alle richieste da loro avanzate, bensì ‘proattivi’ e in grado, dunque, di anticiparne i bisogni. In questo caso, contattandoli ‘a domicilio’ e dando loro tutte le informazioni necessarie per gestire al meglio i delicati momenti post-infortunio

La tutela della 104/92 sul trasferimento della sede di lavoro

 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Matera con  decisione n.540  pubblicata il 6 febbraio 2012 ha definito una questione che fa riferimento alla tutela riconosciuta dalla legge n.104/92 ai lavoratori dipendenti, in rapporto alla normativa della legge Brunetta sulla competenza dei dirigenti pubblici in materia di organizzazione e gestione del personale.

La legge 104/92 è stata recentemente modificata dall’articolo 34 della legge 193/2010 inserendo alcune variazioni al comma 2 dove ora si stabilisce che il lavoratore che presta assistenza, oltre al coniuge, a parenti o affini del disabile entro il secondo grado in condizione di gravità, ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La nuova ripartizione delle risorse per i lavoratori disabili

 Il decreto del Ministero Lavoro 27 ottobre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 scorso, dispone la  modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n.68-99. Il decreto risponde nell’ottica delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 800/2008 della Commissione edefinisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

In base all’articolo 2 il riparto del Fondo è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 12-bis, comma 5, lettera b) e dell’art. 13, comma 1, lettere a), b) della legge n. 68/1999, nell’anno antecedente al provvedimento di riparto, e quelle relative agli interventi di cui alla lettera d) dell’art. 13.

Chiarimenti in merito alle ferie e riposi del personale di volo dell’aviazione civile

 La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un interpello della UGL Trasporti che chiedeva il parere all’interpretazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 185/2005, concernente il diritto al periodo annuale di ferie e ai riposi in favore del personale di volo dell’aviazione civile.

Infatti, l’articolo 4 prevede il diritto a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati, il cui periodo non può essere sostituito da un’indennità economica, salvo che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro mentre la disposizione successiva prevede anche il diritto a giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente.

Il nuovo sistema di pagamento delle prestazioni Inps

 Il nostro Istituto previdenziale ci comunica che a partire dal 7 marzo 2012, per i pagamenti di qualsiasi emolumento e a chiunque destinato di importo superiore a mille euro netti, le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente strumenti di pagamento elettronici disponibili presso il sistema bancario o postale.

Questa nuova forma di pagamento si applica anche alle prestazioni a sostegno del reddito anche da elementi peculiari come la temporaneità della durata e l’imprevedibilità dell’evento da cui si genera la prestazione. L’Inps, attraverso il messaggio n. 3204 del 23 febbraio 2012, informa che è stato raggiunto un accordo operativo con Poste Italiane, che si è impegnata a dar corso ai pagamenti concomitanti con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Il controllo della posta elettronica da parte del datore di lavoro

 Interessante sentenza della Corte di Cassazione su una disciplina delicata e importante quale il controllo degli accessi a Internet e alla posta elettronica dei dipendenti con la sentenza, sezione Lavoro, del 23 febbraio 2012 n. 2722. È pacifico che il datore di lavoro non può controllare la posta elettronica e degli accessi ad internet da parte del datore di lavoro per verificare la corretta esecuzione della prestazione, ma è perfettamente lecito ex post.

Ovvero, quando l’azienda ritiene di essere stata lesa a seguito dell’emersione di elementi di fatto tali da raccomandare l’avvio di una indagine retrospettiva può accedere alla corrispondenza telematica del dipendente e infliggere le sanzioni disciplinari.

Nella fattispecie, il datore di lavoro aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un suo dipendente, quadro direttivo della Banca Bipop-Carire s.p.a, per aver divulgato attraverso l’invio di e-mail a soggetti esterni all’azienda notizie riservate riguardanti un cliente dell’Istituto e per aver posto in essere, grazie a queste notizie, operazioni finanziarie da cui aveva tratto un vantaggio personale.

La certificazione secondo l’Ordine dei commercialisti

 Ricordiamo che dal primo gennaio 2012 sono in vigore le nuove norme in materia di certificazione così come prevede l’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183. La nuova disciplina intende disciplinare una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Secondo la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, Direttiva 22 dicembre 2011 n. 14, le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. Per questa ragione dall’inizio dell’anno le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli.

Per la sicurezza sul lavoro il datore di lavoro è sempre responsabile

 La Corte di Cassazione, sentenza n. 3983/2012, interviene per ribadire un principio importante, ovvero è responsabile dell’infortunio del lavoratore anche quando non si attiene alle procedure definite a questo scopo. In effetti, per la Suprema corte l’obbligo del datore di lavoro si estende anche quando il lavoratore instauri comportamenti non ritenuti confacenti alla propria attività lavorativa.

A nulla vale, per la Corte di Cassazione, ogni giustificazione in merito da parte del datore di lavoro anche l’eventuale supposto comportamento del lavoratore ritenuto imprevedibile ed imprudente perché, nella fattispecie, per il suo diretto responsabile aveva operato senza spegnere i motori per dar corso alla pulizia del nastro e per procedere al suo riallineamento.

La sicurezza sul lavoro in versione braille

 Interessante iniziativa dell’Inail in fatto di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, l’Inail presenta una guida che consente a non vedenti e ipovedenti di accedere in maniera autonoma alla conoscenza delle norme antinfortunistiche in occasione della quinta Giornata nazionale dedicata al sistema di scrittura e lettura a rilievo.

La nuova guida realizzata dal nostro Istituto per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro permette a non vedenti e ipovedenti di accedere autonomamente alla conoscenza delle norme sulla sicurezza sul lavoro e realizzare così un altro importante passo verso la loro piena integrazione. La guida è stata realizzata con la piena collaborazione dell’Istituto dei Ciechi di Milano, l’Associazione Ambiente e Lavoro, il Club Italiano del Braille e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

In arrivo le prime graduatorie del programma AMVA

 Il Ministero del Lavoro ha presentato le prime graduatorie delle aziende ammesse a contributo a seguito dell’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato, programma AMVA.

Si apprende che per ora sono 68 le aziende ammesse a contributo che hanno assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno e 13 le aziende ammesse a contributo che hanno assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.  Ad ogni modo, il Ministero del Lavoro presume che questi numeri sono destinati ad aumentare nel tempo poiché il termine di scadenza del bando è fissato al 31 dicembre 2012 e le risorse messe a disposizione dal programma sono pari a 78milioni di euro.

Comunicare l’immigrazione, iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro

 Per il Ministero del Lavoro occorre soprattutto comunicare perché solo in questo modo possiamo far comprendere questa particolare realtà, ovvero quella dei lavoratori stranieri, e per farlo il Ministero ha realizzato, insieme alla cooperativa La-momo una pubblicazione.

La guida è prima di tutto un sussidio per gli operatori dell’informazione e si pone l’obiettivo di offrire un contributo alla corretta informazione sull’apporto dei cittadini stranieri alla vita sociale ed economica del nostro Paese, è stato realizzato dalla cooperativa Lai-momo e dal Centro studi e ricerche Idos, nell’ambito del progetto “Co-in – comunicare l’integrazione”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, con finanziamento del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi – Programma annuale 2010.

Accordo alla Novartis di Siena con un contratto di assunzione innovativo

 Mentre la CGIL denuncia la situazione di migliaia di lavoratrici e lavoratori che in questo momento si trovano in una situazione drammatica, ovvero sono senza stipendio, ma anche senza pensione, perché in base alle recenti normative si vedono negati diritti che avevano già a suo tempo maturato, dall’altra un riferimento importante grazie ad un accordo sindacale del tutto innovativo. Per inciso, in materia di pensioni, la CGIL, insieme all’INCA, hanno  presentato un dossier lo scorso martedì 21 febbraio alle 12 presso la sala Santi della CGIL Nazionale, Corso Italia 25, Roma.  All’origine del problema di queste migliaia di persone ci sono la legge 122 che ha introdotto la “ricongiunzione onerosa” e le norme volute dal ministro Elsa Fornero che per tanti lavoratori producono una situazione drammatica nella quale vengono a trovarsi senza lavoro, senza più ammortizzatori sociali e lontani dalla pensione.

I premi Inail non rientrano nelle agevolazioni in materia di assunzioni

 L’Inail, l’ente preposto alla sicurezza e la tutela del lavoratore negli ambienti di lavoro, ha chiarito, attraverso la nota n. 1100 dello scorso 15 febbraio 2012, la non applicabilità del regime contributivo agevolato sui premi di assicurazione qualora un datore di lavoro assuma con contratto di apprendistato un lavoratore in mobilità; in effetti, per l’Inail non è possibile applicare anche ai premi assicurativi il regime agevolato.

Infatti, sempre secondo l’Inail, l’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 167/2011 prevede, tra l’altro, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità, riconosce sì l’applicazione del regime contributivo agevolato di cui all’art. 25 della legge 23/7/1991 n. 223.

La posizione dell’Inail è già nota perché già in passato ha fatto conoscere l’interpretazione della norma.

A questo proposito possiamo ricordare la circolare n. 24 del 1992 dove ha ribadito l’inapplicabilità del regime contributivo anche sui premi assicurativi. La posizione dell’Inail è stata anche ribadita con la legge n, 388 del 23 dicembre 2000, articolo 68, con una norma di interpretazione autentica, oltre alla sentenza della Corte Costitizionale n. 291 del 10 luglio 2003 che ha, poi, esteso la sua inapplicabilità a tutte le aziende che assumono lavoratori in mobilità, disoccupati o in cassa integrazione.