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Il rinvio al 2013 per gli indici di congruità del Durc

Con la delibera n. 1/2011 del 16 novembre scorso, il Comitato della bilateralità ha deciso di inserire per il 1 gennaio 2013 il requisito per il rilascio del Durc regolare in materia di verifica della congruità, ovvero per il test di congruità o indici di congruità.

Ricordiamo che il test di congruità, introdotto con accordo del 28 ottobre 2010 ( di attuazione della Legge n.296/2006) al fine di promuovere la regolarità contributiva, prevede il rispetto di determinati indici di congruità quali quelli della manodopera, per settore, per categorie di imprese o per territorio. In sostanza, questi indici sono percentuali che sono utilizzati per stabilire l’incidenza minima del costo del lavoro, comprensivo di contributi, rapportato all’opera realizzata: se il valore così  ottenuto è sotto di questi riferimenti allora scatta una presunzione di non congruità dell’impresa.

Al momento la congruità per il rilascio del DURC è in fase sperimentale su base volontaristica presso 44 Casse Edili.

Dal prossimo 1° gennaio le Casse Edili saranno tenute ad adottare un modello di denuncia mensile che preveda l’elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio.

Dallo stesso mese le imprese saranno tenute a trasmettere alla Cassa Edile una denuncia integrativa/sostitutiva. Successivamente, dal mese di aprile 2012 le Casse Edili dovranno attivare un contatore di congruità per consentire la comparazione dei livelli minimi di costo della manodopera per le varie tipologie di lavori con quanto risultante dalla moltiplicazione per 2,5 dell’imponibile contributivo della Cassa Edile riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere.

L’ANCE, l’associazione dei costruttori edili, ricorda che in proposito che i livelli minimi sono contenuti nell’Avviso Comune del 23 ottobre 2010.

In sostanza, la delibera n.1/2011 prevede una fase sperimentale di verifica della congruità sulla manodopera e nel mese di giugno 2012  lo stesso Comitato della Bilateralità si incontrerà per la verifica ei risultati della fase di sperimentazione al fine di apportare eventuali modifiche alle procedure.

Dal 1° ottobre 2012 i DURC rilasciati per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell’opera e, successivamente, dal 1° gennaio 2013 la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare.

La Delibera ricorda che viene affidato alla CNCE il compito di  fornire le indicazioni operative necessarie all’applicazione della delibera del Comitato della Bilateralità e a segnalare alle Associazioni firmatarie eventuali difficoltà applicative o comportamenti difformi da parte degli enti territoriali.

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