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Il distacco dei lavoratori in cassa integrazione

Il meccanismo del distacco dei lavoratori presso altre aziende può essere utilizzato anche per i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria: ecco quanto precisa la circolare 28/2005 del Ministero del lavoro.

In effetti, è possibile ricorrere al distacco di personale proprio per limitare il ricorso alla CIG/CIGS al fine di soddisfare l’interesse del distaccante di mantenere inalterato il proprio capitale umano altrimenti posto a rischio dalla sospensione dell’attività lavorativa, anche se occorre inquadrare il tutto nell’ambito del necessario accordo sindacale.

Si precisa che l’articolo 30 del D.Lgs. 276/2003 disciplina, per la prima volta nell’ambito del lavoro subordinato privato, il distacco del lavoratore, differentemente da quanto accadeva in passato ove ciò veniva regolamentato soltanto dalla contrattazione collettiva;la precedente previsione di cui all’articolo 8 della legge n. 236/1993 era strettamente connessa alla fattispecie di evitare le riduzioni di personale.

Il Ministero del lavoro ha precisato l’ammissibilità del ricorso al distacco quale alternativa a una procedura di cassa integrazione per contrazione di attività produttiva.  In questo particolare contesto deve essere valutata la liceità del ricorso al distacco quale alternativa a una procedura di cassa integrazione per contrazione della attività produttiva.

Secondo quanto espresso dal Ministero nella sua circolare n. 28 del 24 giugno 2005 questa ipotesi solleva alcuni profili di criticità con riferimento al principio in base al quale il distacco deve essere riconducibile ad uno specifico interesse del datore di lavoro affinché la prestazione sia, temporaneamente, eseguita presso un terzo ma in adempimento dell’unico e originario rapporto di lavoro che prosegue con il distaccante.

Il distacco integra un atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, e determina così una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così come espresso e ribadito dalla Cassazione del 18 agosto 2004 n. 16165), deve escludersi la legittimità di un distacco fondato su una ragione meramente economica, che può essere tanto l’interesse ad un corrispettivo il solo interesse al risparmio del costo del lavoro.

Come ha più volte ribadito il Ministero del lavoro il distacco può essere giustificato da un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico che, tuttavia, non deve coincidere con l’interesse alla mera somministrazione di lavoro.

L’interesse, come precisato dal Ministero, deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale dell’impresa.

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