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Mobilità: compatibilità con lavoro autonomo o subordinato

 L’Inps con circolare n. 67 del 14 aprile 2011 ha precisato e riepilogato quando l’indennità di mobilità sia compatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato.

Nel caso in cui il beneficiario di indennità di mobilità venga assunto con un contratto di lavoro subordinato la prestazione, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della stessa legge, viene sospesa mantenendo tuttavia l’iscrizione nella lista.

Si produce cioè uno slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.

La stipula di un nuovo contratto a tempo pieno ed indeterminato provoca invece la decadenza dalla prestazione e dall’iscrizione alle liste di mobilità.

Tuttavia vi è la possibilità di reiscrizione in caso di mancato superamento del periodo di prova (fino ad un massimo di due volte) ovvero laddove il lavoratore non sia giudicato idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferisce.

In materia di lavoro autonomo nessuna norma specifica prevede gli istituti della sospensione e della decadenza.

La legge n. 223/1991 prevede invece (art. 7, comma 5) la facoltà per il lavoratore in mobilità di ottenere, qualora ne faccia richiesta, la corresponsione anticipata della prestazione in un’unica soluzione per intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, escluse le mensilità eventualmente già godute.

Il lavoratore che esercita tale facoltà viene cancellato dalla lista di mobilità.

L’indennità anticipata dovrà essere restituita, nel caso in cui, entro 24 mesi dalla data di corresponsione dell’importo, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato.

L’attività di lavoro autonomo è compatibile con la percezione dell’indennità di mobilità quando i redditi che ne derivino siano tali da non comportare la perdita dello stato di disoccupazione.

Tali redditi sono quantificati in 4.800 euro nell’anno solare per l’attività di lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative.

Qualora entrambi i tipi di attività suddette si alternino o sovrappongano nell’anno solare, si applicherà il limite superiore.

In caso di superamento del suddetto limite, si produrrà cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dall’indennità.

Per maggiori informazioni si rinvia all’Inps.

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