
Per gli effetti della legge 18 febbraio 1992 n. 162 (in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio n. 47) – Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l’agevolazione delle relative operazioni di soccorso – stabilisce che i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.
I volontari che sono lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro.
È stato pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale dell’