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Calcolo contributivo per totalizzare più periodi assicurativi

 L’Inps, con il messaggio 16583/2012, ha comunicato che è possibile totalizzare con il calcolo contributivo diversi periodi di contributi assicurativi versati a scopi pensionistici.

Questa disposizione ha lo scopo di consentire il diritto alla percezione di un’unica pensione di vecchiaia o di anzianità a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che diversamente non avrebbero potuto utilizzare tutti o in parte i contributi versati.

Pertanto, l’assicurato che ricorre al sistema della totalizzazione dei contributi allo scopo di utilizzare ai fini pensionistici i vari periodi di contributi assicurativi, può utilizzare il sistema di calcolo contributivo anche se ha già raggiunto un diritto autonomo per l’accesso ad una delle pensioni interessate dalla totalizzazione.

In particolare, per la liquidazione di queste pensioni, l’assicurato avrà la possibilità di riscuotere un assegno di maggiore importo se il calcolo del pro-rata, effettuato secondo le regole della gestione in cui ha raggiunto il diritto autonomo alla pensione, risultasse inferiore al calcolo del pro-rata eseguito secondo le regole previste per le pensioni calcolate con il sistema della totalizzazione.

Il ministero del Lavoro, con il decreto legislativo 42/2006 del marzo 2006, aveva previsto che il lavoratore che, in una pensione a carico degli enti previdenziali pubblici, avesse raggiunto i requisiti minimi per il diritto a una pensione autonoma, il relativo pro quota dovesse essere calcolato con il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento della gestione. Intendendo con questo provvedimento garantire all’assicurato un trattamento pensionistico più favorevole.

Il sistema di totalizzazione può essere utilizzato da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, è completamente gratuito ed è particolarmente utile per i lavoratori parasubordinati (co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.), iscritti alla cosiddetta “gestione separata”, i cui contributi non possono essere ricongiunti ad un’altra cassa o ad un altro fondo di previdenza.

Il decreto legislativo 42/2006 sulla totalizzazione stabilisce che la determinazione del trattamento previdenziale debba seguire le stesse regole previste per le pensioni liquidate secondo il sistema di calcolo contributivo salvo i casi, precisati nella direttiva ministeriale, finalizzati alla tutela della posizione dell’assicurato. Le sedi Inps, in presenza di una specifica domanda presentata da parte degli interessati, i quali dovranno essere informati di tale possibilità, dovranno liquidare le pensioni con il sistema di calcolo contributivo – in luogo di quello proprio (retributivo o misto) – se più favorevole, anche nei casi in cui il soggetto abbia raggiunto il diritto a un’autonoma pensione.

APPROFONDIMENTI
*Calcolo pensione sistema contributivo

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