La pensione di anzianità, rispetto a quella di vecchiaia, si percepisce indipendentemente dall’età pensionabile.
La pensione di vecchiaia si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali: età pensionabile, contribuzione minima e cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente.
Rispetto alla pensione di vecchiaia, infatti, non è necessario aspettare il limite dei 65 anni se uomini o 60 se donne. La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha stabilito, ad ogni modo, un aumento progressivo del requisito anagrafico rispetto alla normativa precedente.
Per il periodo dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010 la pensione di anzianità si percepisce quando si raggiunge quota 95 (59 anni di età e 36 anni di contributi, o 60 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione).
Si ricorda che per raggiungere il requisito per ottenere la pensione di anzianità non sono considerati, in linea di massima, i contributi figurativi a meno di particolari casi.
Come per quella di vecchiaia, anche in questo caso, alla presenza di 40 anni di contributi è possibile andare in pensione indipendentemente dall’età anagrafica (occorre avere almeno 35 anni di contribuzione effettiva).
L’uscita dal lavoro è permessa solo attraverso le cosiddette finestre di uscita: in numero di due per chi possiede meno di 40 anni di contributi e quattro sono riservate a coloro che possono vantare almeno 40 anni di contribuzione.
Il lavoratore dipendente che possiede meno di 40 anni di contributi può abbondare l’attività lavorativa il 1 gennaio 2010 se può dimostrare di raggiungere quota 95 alla data del 30 giugno 2009. In alternativa il 1 luglio 2010 se, alla data del 31 dicembre 2009, raggiunge quota 95 ma dispone di un’età anagrafica di almeno 57 anni.
Il lavoratore può abbandonare l’attività il 1 luglio 2010 se dimostra di aver raggiunto i 40 anni di contributi entro il 31 marzo 2010, e, contemporaneamente, dispone anche di 57 anni entro il 30 giugno dello stesso anno.
In base alla possibilità offerta dalla seconda finestra il lavoratore può andare in pensione il 1 ottobre 2010 se ha raggiunto i 40 anni di contribuzione entro il 30 giugno 2010 e almeno 57 anni di età anagrafica entro il 30 settembre 2010.
La terza finestra si apre il 1 gennaio 2010 per chi ha raggiunto i 40 anni di contribuzione entro il 30 settembre 2010 indipendentemente dall’età anagrafica.
Infine, l’ultima finestra si apre il 1 aprile 2011 per chi raggiunge i 40 anni entro il 31 dicembre 2010.
È vero, con 40 anni di contributi è possibile andare in pensione senza vincoli di età, ma è altrettanto vero che, grazie al sistema delle finestre, il collocamento è stato spostato di sei mes.
Riassumiamo di seguito i requisiti previsti per lasciare il lavoro prima dei 60 anni.
- In caso di lavoratore dipendente (pubblico e privato), occorre rispettare quota 95 con almeno 35 di contributi e un’età anagrafica di 59 anni, o, in alternativa, 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età (slittamento di sei mesi).
- Al contrario i Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), occorre rispettare quota 96 con almeno 35 di contributi e un’età anagrafica minima di 60 anni o, in alternativa, 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età (slittamento di sei mesi).





