La pensione di vecchiaia è una delle due principali forme pensionistiche in vigore nel nostro Paese.
Grazie alla riforma Dini sono presenti due forme: retributivo e contributivo.
Le pensioni di vecchiaia, riferite al sistema retributivo, dovranno, per il 2010, rispettare le seguenti condizioni.
Per i dipendenti del settore privato l’età pensionabile, per il 2010, non si modifica. Potranno andare in pensione a 65 anni gli uomini, mentre per le donne il requisito rimane a 60 con un minimo contributivo, per entrambi i sessi, di 20 anni (si riducono a 15 se maturati prima dell’anno 1992).
Dal 2015 anche il settore privato dovrà adeguare l’età pensionabile recependo il limite dei 65 anni.
Il settore pubblico ha invece già recepito le indicazioni stabilite in sede Comunitaria e rese concrete con le recenti decisioni legislative.
Infatti, le donne che prestano la propria attività in un ente o azienda pubblica, anche se con alcuni distingui, vedranno allungata la propria età pensionabile in modo graduale fino ad arrivare a 65 anni.
A partire dal 1 gennaio 2010 le donne dovranno rispettare un’età pensionabile di 61 anni.
Per abbandonare l’attività lavorativa occorrono poi rispettare le quattro finestre di uscita.
Può essere collocato a riposo il 1 luglio 2010 chi possiede i requisiti entro il 30 marzo 2010, oppure può andare in pensione il 1 ottobre 2010 il lavoratore che riesce a dimostrare di aver maturato i suoi requisiti entro il 30 giugno 2010.
Il 1 gennaio 2011 è riservato a chi ha maturato i requisiti entro il 30 settembre 2009, e, infine, i lavoratori possono andare in pensione con decorrenza 1 aprile 2011 se riescono a raggiungere i requisiti entro il 30 dicembre 2010.
Il sistema contributivo afferma delle indicazioni leggermente differenti. Possono andare in pensione gli uomini al compimento del 65 anno di età, mentre le donne dovranno rispettare il limite dei 60 con almeno 5 anni di contributi versati.
L’accesso al pensionamento è subordinato alla condizione che l’importo della somma maturata non deve essere inferiore ad un valore di 1.2 volte dell’assegno sociale.
Per usufruire della pensione contributiva occorre rispettare quota 95. In sostanza, dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010 può essere collocato a riposo chi raggiunge quota 95: 59 anni di età e 36 anni di contributi o, in alternativa, 60 anni di età e 35 anni di contributi.
Non è vincolato a rispettare quota 95 chi ha maturato 40 anni di contributi.
Il lavoratore che ha maturato un requisito inferiore ai 40 anni deve rispettare due finestre di uscita. In particolare:
- Requisito maturato entro il 30 giugno: può essere collocato a riposo il 1 gennaio dell’anno successivo se è dipendente o il 1 luglio dell’anno successivo se è un lavoratore autonomo.
- Requisito maturato entro il 31 dicembre: il 1 luglio dell’anno successivo se è un lavoratore dipendente o il 1 gennaio del secondo anno successivo se è lavoratore autonomo.
Con 40 anni di contributi le finestre di uscita sono quattro.





