Il riscatto del corso di legale di laurea può essere fatto solo a condizione che su abbia conseguito realmente il titolo di studio e che i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo del decreto n. 184 del 30 aprile del 1997.
Non solo, bisogna anche essere titolari di contribuzione con almeno un contributo obbligatorio nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto ad eccezione, secondo quanto stabilisce la legge n. 247/2007, per le domande presentate a decorrere dal 1 gennaio del 2008.
L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste.
Infatti, per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data.
L’altra quota di pensione, corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive, è calcolato secondo il sistema contributivo.
Al contrario, per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.
L’onere di riscatto relativo a periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo viene determinato con i criteri della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero riserva matematica.
L’onere relativo a periodi da valutare con il sistema contributivo è invece determinato applicando l’ aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso.
La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
mia moglie (nata il 17/2/1950), insegnante scuola elementare, il 31 agosto del 2011 avrà 35 anni di servizio. In base alla recente normativa, quando potrà andare in pensione???? Inoltre,considerato che attualmente ha un reddito lordo pari ad € 29.270, approssimativamente a quanto ammonta l’importo mensile della pensione????Infine, dal cedolino si rileva che l’ultimo scatto per il passaggio di classe (dal 28 al successivo) maturerebbe il 31/12/2011,in tal caso, anticipando la richiesta di pensione al 1/9/2011, la retribuzione e la buonuscita si riducono di molto?????