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Novità dal SAN.ARTI, il fondo per l’assistenza degli artigiani

 Il “SAN.ARTI” è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato costituito in seguito all’accordo interconfederale del 21 settembre 2010 e dei CCNL dell’artigianato. Al Fondo aderiscono le imprese ed i datori di lavoro di cui al citato accordo interconfederale iscrivendo i propri lavoratori dipendenti – in costanza di rapporto di lavoro – che assumono così la qualifica di iscritti e beneficiari delle prestazioni.

Lo scopo di SAN.ARTI è quello di fornire ai propri iscritti ed agli aventi diritto assistenza integrativa sanitaria e socio-sanitaria secondo quanto prescritto da apposito Regolamento che gli Organi del Fondo saranno chiamati a definire non appena costituiti. Al medesimo Regolamento sono demandate altresì le modalità di iscrizione.

Lo scorso 28 febbraio 2013 è stato siglato tra CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL CISL, UIL, l’accordo interconfederale concernente le modalità operative per il versamento al fondo SAN.ARTI in attuazione dell’accordo interconfederale del 21/9/2010, relativo alla costituzione del Fondo Sanitario Integrativo (SAN.ARTI.).

Le parti hanno stabilito che l’obbligazione contributiva a SAN.ARTI, da parte delle aziende, comporta l’iscrizione in favore dei lavoratori ed il relativo versamento a decorrere dall’1/2/2013 e che la mancata iscrizione al suddetto Fondo, determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario, che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce “Elemento Aggiuntivo della Retribuzione” (E.A.R.), pari a 25,00 lordi mensili per tredici mensilità.

Non solo, è anche opportuno ricordare che i versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità.

Per i lavoratori a domicilio, per i mesi nei quali non vi fossero commesse, non è dovuto alcun versamento, mentre quelli in malattia, in maternità o in sospensione risultano regolarmente iscritti con tutta la contribuzione dovuta.

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