A seguito di continue richieste alle sedi Inps ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 8, co 9, legge 407/1990, ovvero richieste di chiarimenti in materia di stato di disoccupazione, lo stesso Istituto ha deciso con il suo messaggio n. 10378 del 20 giugno 2012, informa che il reddito risultante dall’indennità di disoccupazione non assume rilievo ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall’articolo 8, comma 9, legge 407/1990.
In particolare, si è posto il problema se l’indennità di disoccupazione concorra a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, in quanto l’articolo 4 del d.lgs. 181/2000 – aggiornato con le modifiche di cui al d.lgs. 297/2002 – stabilisce che si conserva lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
Il Governo pubblica, sul proprio sito internet, il documento che illustra le misure previste dal pacchetto sviluppo contenute nel prossimo Decreto Legge: “Misure urgenti per la crescita del Paese”. Inoltre, sempre sul sito del governo, è presente una relazione che riassume le principali misure adottate finora sul tema della crescita e sviluppo.
Il nostro Istituto previdenziale di riferimento ha emesso un nuovo messaggio che mira a dare un contributo concreto alla persone colpite dal sisma 2012 nella Regione Emilia Romagna.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il lavoro, ha emesse la nota ministeriale del 31 maggio 2012 che prevede una deroga alle comunicazioni obbligatorie dovute dai datori di lavoro. Si ricorda che le comunicazioni obbligatorie sono quelle che i datori di lavoro pubblici e privati devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.
L’Inps informa che il DPCM del 13 marzo 2012, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012, prevede una quota massima di ingressi per 35mila cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I riferimenti legati al provvedimento possono essere trovati nel
All’articolo 29, comma 16 quinquies della legge n. 14/2012 che ha convertito il decreto legge milleproroghe n.216/2011, si stabilisce che le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 1 e 2 della legge n.238/2010 possono essere riconosciuti non già sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, ma sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. In sostanza, vengono così prorogate le agevolazioni previste per i lavoratori che decidano di rientrare in Patria.
Anche se il
Mentre la CGIL denuncia la situazione di migliaia di lavoratrici e lavoratori che in questo momento si trovano in una situazione drammatica, ovvero sono senza stipendio, ma anche senza pensione, perché in base alle recenti normative si vedono negati diritti che avevano già a suo tempo maturato, dall’altra un riferimento importante grazie ad un accordo sindacale del tutto innovativo. Per inciso, in materia di pensioni, la
L’Inail, l’ente preposto alla sicurezza e la tutela del lavoratore negli ambienti di lavoro, ha chiarito, attraverso la nota n. 1100 dello scorso 15 febbraio 2012, la non applicabilità del regime contributivo agevolato sui premi di assicurazione qualora un
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