Dall’Inps chiarimenti sull’indennità di disoccupazione e assunzioni agevolate

 A seguito di continue richieste alle sedi Inps ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 8, co 9, legge 407/1990, ovvero richieste di chiarimenti in materia di stato di  disoccupazione, lo stesso Istituto ha deciso con il suo messaggio n. 10378 del 20 giugno 2012, informa che il reddito risultante dall’indennità di disoccupazione non assume rilievo ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall’articolo 8, comma 9, legge 407/1990.

In particolare, si è posto il problema se l’indennità di disoccupazione concorra a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, in quanto l’articolo 4 del d.lgs. 181/2000 – aggiornato con le modifiche di cui al d.lgs. 297/2002 – stabilisce che si conserva lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Dal Governo Monti il “pacchetto” delle misure urgenti e strutturali per lo sviluppo

 Il Governo pubblica, sul proprio sito internet, il documento  che illustra le misure previste dal pacchetto sviluppo contenute nel prossimo Decreto Legge: “Misure urgenti per la crescita del Paese”. Inoltre, sempre sul sito del governo, è presente una relazione  che riassume le principali misure adottate finora sul tema della crescita e sviluppo.

In particolare, per le misure a favore del lavoro si prevede un credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati. Infatti, si  introduce in questo modo un contributo in forma di credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego.

Le comunicazioni telematiche di assunzione e benefici contributivi per la Regione Emilia Romagna

 Il nostro Istituto previdenziale di riferimento ha emesso un nuovo messaggio che mira a dare un contributo concreto alla persone colpite dal sisma 2012 nella Regione Emilia Romagna.

Infatti, l’INPS, con il messaggio n. 10015 del 13 giugno 2012 avente come oggetto “Sisma Regione Emilia Romagna. Comunicazioni telematiche di assunzione e benefici contributivi”, comunica che, per quanto riguarda i benefici contributivi, non sarà applicata alcuna penalità in relazione alle comunicazioni telematiche effettuate con le causali “urgenza” o “forza maggiore”, da parte di aziende o consulenti presenti nelle Province colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.

Deroghe alle comunicazioni obbligatorie per le zone colpite dal sisma

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il lavoro, ha emesse la nota ministeriale del 31 maggio 2012 che prevede una deroga alle comunicazioni obbligatorie dovute dai datori di lavoro. Si ricorda che le comunicazioni obbligatorie sono quelle che i datori di lavoro pubblici e privati devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

Non solo, il nuovo sistema telematico sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l’impiego, all’Inps, all’Inail e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come previsto dalla Legge Finanziaria per il 2007. Con il sistema informatico CO non è più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, basta compilare un unico modello.

Fissata la quota del decreto flussi 2012 per i lavoratori stranieri

 L’Inps informa che il DPCM del 13 marzo 2012, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012, prevede una quota massima di ingressi per 35mila cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel messaggio n. 8854 del 23 maggio 2012, oltre alla modalità di presentazione delle domande, sono descritte nel dettaglio le novità introdotte in materia dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012 e la ripartizione delle quote assegnate a Regioni e Province autonome.

Il decreto all’art. 1 prevede una quota massima di ingressi per 35.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dal decreto semplificazioni bonus assunzione nel mezzogiorno

 I riferimenti legati al provvedimento possono essere trovati nel Regolamento CE n. 888/2008 e che i datori di lavoro interessati sono i titolari d’impresa, lavoratori autonomi, società di capitali, di persone e cooperative, enti economici  pubblici e privati, liberi professionisti e persone fisiche residenti nei territori agevolabili.

Le assunzioni devono intervenire nei dodici mesi successivi, ovvero a decorrere dal 14 maggio 2012, e ai datori di lavoro già  costituiti  che,  nei  dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del  presente  decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti  a  tempo  indeterminato, assumendo lavoratori definiti  “svantaggiati” nelle  regioni  del  Mezzogiorno, è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta  nella  misuradel 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione.

Il Milleproroghe e gli incentivi fiscale dei lavoratori che rientrano in Italia

 All’articolo 29, comma 16 quinquies della legge n. 14/2012 che ha convertito il decreto legge milleproroghe n.216/2011, si stabilisce che le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 1 e 2 della legge n.238/2010  possono essere riconosciuti non già sino al  periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, ma sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. In sostanza, vengono così prorogate le agevolazioni previste per i lavoratori che decidano di rientrare in Patria.

Secondo quanto stabilisce la disposizione, questi benefici fiscali spettano ai cittadini dell’Unione europea che, non già alla data del 20 gennaio 2009, bensì a partire dalla data del 20 gennaio 2009  siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge già in precedenza citata.

La collaboratrice domestica deve essere sempre retribuita

 Anche se il datore di lavoro è temporaneamente assente, magari perché ha organizzato una gita fuori città con la famiglia, la collaboratrice familiare deve essere sempre retribuita così come stabilisce l’articolo 19 del contratto collettivo di lavoro. Non solo, in questo caso non possono nemmeno essere concesse le ferie a patto che nella lettera di assunzione non venga stabilito il contemporaneo godimento con il datore di lavoro.

A questo proposito si ricorda che le ferie non possono essere  divise in più di due periodi l’anno e comunque concordati tra le parti. Non solo, durante il periodo di assenza per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che avrebbe percepito se avesse prestato servizio. Il diritto alla ferie è irrinunciabile e generalmente deve essere fruito da giugno a settembre.

Accordo alla Novartis di Siena con un contratto di assunzione innovativo

 Mentre la CGIL denuncia la situazione di migliaia di lavoratrici e lavoratori che in questo momento si trovano in una situazione drammatica, ovvero sono senza stipendio, ma anche senza pensione, perché in base alle recenti normative si vedono negati diritti che avevano già a suo tempo maturato, dall’altra un riferimento importante grazie ad un accordo sindacale del tutto innovativo. Per inciso, in materia di pensioni, la CGIL, insieme all’INCA, hanno  presentato un dossier lo scorso martedì 21 febbraio alle 12 presso la sala Santi della CGIL Nazionale, Corso Italia 25, Roma.  All’origine del problema di queste migliaia di persone ci sono la legge 122 che ha introdotto la “ricongiunzione onerosa” e le norme volute dal ministro Elsa Fornero che per tanti lavoratori producono una situazione drammatica nella quale vengono a trovarsi senza lavoro, senza più ammortizzatori sociali e lontani dalla pensione.

I premi Inail non rientrano nelle agevolazioni in materia di assunzioni

 L’Inail, l’ente preposto alla sicurezza e la tutela del lavoratore negli ambienti di lavoro, ha chiarito, attraverso la nota n. 1100 dello scorso 15 febbraio 2012, la non applicabilità del regime contributivo agevolato sui premi di assicurazione qualora un datore di lavoro assuma con contratto di apprendistato un lavoratore in mobilità; in effetti, per l’Inail non è possibile applicare anche ai premi assicurativi il regime agevolato.

Infatti, sempre secondo l’Inail, l’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 167/2011 prevede, tra l’altro, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità, riconosce sì l’applicazione del regime contributivo agevolato di cui all’art. 25 della legge 23/7/1991 n. 223.

La posizione dell’Inail è già nota perché già in passato ha fatto conoscere l’interpretazione della norma.

A questo proposito possiamo ricordare la circolare n. 24 del 1992 dove ha ribadito l’inapplicabilità del regime contributivo anche sui premi assicurativi. La posizione dell’Inail è stata anche ribadita con la legge n, 388 del 23 dicembre 2000, articolo 68, con una norma di interpretazione autentica, oltre alla sentenza della Corte Costitizionale n. 291 del 10 luglio 2003 che ha, poi, esteso la sua inapplicabilità a tutte le aziende che assumono lavoratori in mobilità, disoccupati o in cassa integrazione.

Chiarimenti del Ministero del Lavoro in materia di Semplificazioni

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti operativi attraverso la Circolare n. 2 dello scorso 16 febbraio 2012. Infatti, per mezzo della Circolare la Direzione generale per l’attività ispettiva propone i primi chiarimenti operativi in ordine alla applicabilità delle nuove disposizioni dettate dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, ossia il cosiddetto decreto semplificazioni, contenente misure di semplificazione per i cittadini e le imprese e ulteriori misure per favorire la crescita.

Nella circolare in oggetto, in particolare, si segnalano le importanti novità introdotte dalla nuova norma in materia di interdizione anticipata per le lavoratrici madri, comunicazioni obbligatorie nel settore turismo e pubblici esercizi, assunzione disabili, Libro Unico del Lavoro e responsabilità solidale negli appalti.

Il sistema sanzionatorio del nuovo apprendistato

L’Inail intende fare chiarezza dell’impianto sanzionatorio del nuovo Testo Unico sull’apprendistato. Infatti, con la nota prot. n. 434 del 23 gennaio 2012, l’Ente di prevenzione infortuni intende fare chiarezza in materia di sanzioni amministrative collegate al Testo Unico dell’apprendistato, distinguendo tra gli inadempimenti formativi e l’inosservanza dei principi previsti dal decreto legislativo n. 167/2011.

Nel primo caso,che tra l’altro rientrerebbe tra le mansioni attribuite in via esclusiva al personale ispettivo delle struttture territoriali del  ministero del lavoro, l’ente precisa che in caso di avvenuto accertamento da parte degli ispettori dell’Istituto occorre segnalarlo nei modi consueti con la possibilità di  recuperare la realizzazione della formazione.