La modifica del lavoro intermittente nell’ambito della riforma del lavoro 2012

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso una circolare, la n. 20 del 1 agosto 2012, per illustrare alcune indicazioni operative in merito alle modifiche introdotte dalla recente riforma del mercato del lavoro del governo Monti.

Infatti, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ricorda, sempre attraverso la circolare, che la disciplina del lavoro intermittente è stata recentemente modificata dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante le disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, altre novità in arrivo

L’Inps, con il messaggio n. 966 del 17 gennaio 2012, informa che dal 19 gennaio 2012 sarà rilasciata una nuova versione della procedura DSWEB di liquidazione della indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (DS R.R.) che permetterà il calcolo dell’importo dell’indennità tramite i dati prelevati direttamente dal sistema UNIEMENS opportunamente implementato.

Ciò permetterà il superamento della richiesta all’assicurato del modello DL 86/88 bis compilato dall’azienda ove quest’ultima abbia compilato in UNIEMENS la sezione delle giornate di effettivo lavoro, sezione compilabile anche a posteriori per i periodi del 2011.

Lavoro intermittente, equiparabilità della figura di “addetto alle vendite”

 La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro risponde ad una richiesta presentata da Confindustria in merito all’interpretazione del decreto 23 ottobre 2004 dello stesso ministero che rinvia al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 relativamente alle figure per le quali risulti ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione collettiva.

In sostanza, Confindustria chiede se possa farsi rientrare nella figura del “commesso di negozio”, prevista dal citato Regio Decreto, quella di “addetto alle vendite”.

Nella sua risposta il Ministero del lavoro precisa che il “commesso di negozio”, è un lavoratore dipendente adibito a realizzare la finalità del negozio medesimo, ovvero la vendita dei prodotti, il che implica una serie di mansioni che possono variare a seconda del tipo e delle dimensioni del negozio, del reparto in cui opera oltre che dal contratto individuale e collettivo di riferimento.

I contratti per lavorare nel turismo: l’apprendistato

Il Ministero del Lavoro, attraverso la circolare n. 34 del 29 settembre del 2010, ha posto in evidenza le diverse forme di rapporto di lavoro esistenti ed ammissibili in questo particolare settore.

In effetti, il settore turistico, per la sua estrema variabilità in relazione anche alle diverse esigenze locali, ha la necessità di ricorrere ad una modalità organizzativa estremamente flessibile: basti pensare alla stagionalità del settore.

In base a questa esigenza esitono differenti forme contrattuali ammesse: si parte dall’apprendistato per arrivare al lavoro intermittente, si segue il lavoro occasionale accessorio senza trascurare il lavoro a tempo determinato.

Il settore turistico ha l’esigenza di conciliare i cicli stagionali con le diverse forma di collaborazione. A questo proposito, il contratto di apprendistato può essere tranquillamente utilizzato poiché si riesce a conciliare la necessità formativa con la flessibilità.

Il voucher per gli stewards negli stadi di calcio

L’Inps, attraverso il messaggio 9999/2010, ritiene possibile ricorrere, in attuazione del decreto ministeriale del Ministero dell’Interno del 24 febbraio 2010, al lavoro accessorio anche per svolgere l’attività di steward così come prevede il decreto.

In particolare si prevede l’applicabilità esclusivamente per le partite ufficiali di calcio di squadre professionistiche in impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti.

Il messaggio dell’Inps sembra non ritenere possibile per le imprese di somministrazione e di quelle aggiudicatarie di appalti di offrire stewards in altre manifestazioni sportive e nemmeno per servizi di accoglienza o supporto in manifestazioni fieristiche e spettacoli offerte in forma di appalto di servizi.

Il contratto di lavoro intermittente

Il contratto di  lavoro intermittente, noto anche come lavoro a chiamata, è un particolare contratto di lavoro che pone il lavoratore a disposizione delle esigenze tecnico organizzative del datore di lavoro che decide liberamente se, e quando, utilizzarlo attraverso una chiamata, nei limiti espressi all’articolo 34 del decreto n. 276/2003.

In sostanza, il lavoratore svolge determinate prestazioni in modo discontinuo e, rispetto ad un contratto di lavoro di tipo subordinato, non esiste la predeterminazione della quantità della prestazione lavorativa.