Legge 104/92 e il diritto di trasferimento

 La legge 104/92 ha il merito di mettere a punto una serie di norme che permettono ad un lavoratore di usufruire di particolari tutele per rispondere in maniera appropriata alle diverse esigenze di familiari in possesso di disabilità grave.

In particolare, all’articolo 33, comma 6, è previsto che il lavoratore possa scegliere, nei limiti oggettivamente ammessi, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e/o il divieto di trasferimento, senza il suo consenso ad altra sede, sia invocabile, tra gli altri, anche dalla persona con handicap in situazione di gravità.

Esiste però un problema; in effetti, uno dei requisiti richiesti dal legislatore per l’applicazione della tutela relativa al trasferimento, è che il provvedimento richiesto deve essere possibile per il datore di lavoro, ossia l’applicazione della previsione non deve pregiudicare in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.

Cassazione, permessi in misura doppia per disabili

 La Corte di Cassazione, sentenza n. 4623 del 25 febbraio 2010, ha stabilito che in caso di figli minori disabili il permesso deve essere concesso in misura doppia: la Corte ha così sconfessato la decisione del giudice di merito che era di tutt’altro parere.

Tutto parte con il ricorso al Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, dove si chiedeva, nei confronti dell’Inps, l’accertamento del diritto ad usufruire di due permessi giornalieri retribuiti, ai sensi della Legge n. 104 del 1992 articolo 33 e decreto n. 151 del 2001, e quindi doppio rispetto a quello ordinario, essendo padre di due gemelli riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità, di età inferiore ai tre anni.

Il ricorrente poneva in evidenza di avere chiesto al proprio datore di lavoro di poterne usufruire, ma si era visto negare il beneficio poiché l’Istituto aveva escluso specificamente il suo diritto. Successivamente, esperita la procedura amministrativa, aveva infine proposto l’azione in giudizio: il Tribunale di Brescia, viste le osservazioni dell’Inps,  rigettava la domanda con sentenza del 21 luglio 2004.

Il Collegato lavoro e le modifiche ai permessi 104/92

Il Collegato lavoro prevede una nuova disciplina in fatto di permessi per l’assistenza a persone con disabilità grave, legge 104/92.

In particolare, l’articolo 24 ridisegna la disciplina dell’utilizzo dei permessi sia del settore pubblico sia nel privato.

Per prima cosa occorre chiarire che i permessi possono essere richiesti dai genitori o dal coniuge, dai familiari o affini entro il secondo grado, dai familiari o affini entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto 65 anni oppure siano riconosciuti essi stessi invalidi oppure siano deceduti o mancanti.

Non solo, possono essere concessi ad un lavoratore dipendente per assistere un familiare o affine o, in alternativa, ad entrambi i genitori anche continuativamente nel corso dello stesso mese.

In arrivo il referente unico per la persona disabile

Il referente unico per la persona disabile, ecco la vera novità dell’articolo 33 della legge 104/92, modificato dal recente Collegato lavoro di novembre.

Ricordiamo che i lavoratori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Non solo, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa anche in maniera continuativa.

Inps, riesame dei permessi legge 104/92

L’Inps ha fornito diverse precisazioni riguardo alle nuove disposizioni in materia di fruizione dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/92 in base alle indicazioni contenute nella precedente circolare dell’istituto stesso emessa nel 2010, la 155/2010.

La legge 183/2010, in particolare all’articolo 24, ha apportato diverse modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità.

L’Inps, allo scopo di offrire tutte le informazioni utili, ha attivato le sue strutture periferiche per fornire tutti i chiarimenti di carattere operativo-procedurale.

In effetti, l’Inps chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in parola, dovrà allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa.

Inps, nuova disciplina dei permessi

Il maggiore istituto previdenziale italiano con circolare n. 155 del 2010 ha messo in evidenza, così come la Funzione Pubblica con circolare n. 13/2010, la nuova disciplina sui permessi per l’assistenza alle persone con disabilità.

Le circolari illustrano le principali novità apportate dalla legge soffermandosi, in particolare, sulle disposizioni relative ai soggetti legittimati a fruire dei permessi, all’eliminazione dei requisiti della convivenza, continuità ed esclusività dell’assistenza prestata dal lavoratore, alla disciplina del diritto di trasferimento, ala decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti e all’istituzione di una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il congedo straordinario retribuito

La lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto ad usufruire del congedo straordinario della durata di due anni, così come prevede l’articolo articolo 4 della legge dell’8 marzo del 2000 n. 53 e dell’art. 42 comma 5 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26.3.2001 n. 151.

Il congedo della durata dei due anni si deve intendere complessivo nell’arco della vita lavorativa, utilizzabile in modo continuativo e frazionato, ed è fruibile per assistere un familiare portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92.

Il congedo costituisce il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.

Le Modifiche congelate della 104/92 del Collegato

Il Collegato era stato definitivamente approvato il 3 marzo scorso (Atti del Senato 1167-B e Atti della Camera 1141 quater-B) ed era stato successivamente sottoposto al Presidende della Repubblica per la sua promulgazione.

Ora, il Collegato Lavoro, com’è noto, è stato invece rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ed è oggi fermo alle Camere per un suo successivo riesame.

Il Collegato Lavoro modifica l’articolo 33 della Legge 104/1992 in materia di permessi lavorativi retribuiti a chi assiste un familiare con grave disabilità.

Illustrato il monitoraggio della legge 104/92

L’indagine effettuata dal Formez in collaborazione con Cittadinanzattiva e associazioni a tutela della disabilità (F.A.N.D., FISH, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) ha inteso aprire un momento di riflessione sull’utilizzo effettivo di questi benefici, oltre a raccogliere elementi per verificarne l’efficacia nel favorire il miglioramento della qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone disabili, così come indicato nei principi guida della legge n.104/1992.

Il Ministro Renato Brunetta ha illustrato, il 20 ottobre 2009, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Vidoni il lavoro svolto.

La programmazione dei permessi previsti dalla legge 104/92

 La 104/92 è una legge che pone il nostro paese in una posizione di primo piano in fatto di tutela delle categorie svantaggiate.

Infatti, la legge n. 104/92 prevede che al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Permessi per assistere disabili ricoverati, legge 104/92

L’Inps ha deciso di chiarire alcuni dubbi in merito all’applicazione dell’articolo 33 della legge 104/92 e lo fa attraverso il messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010.

Con questo messaggio l’istituto previdenziale definisce le modalità di fruizione dei permessi orari che spettano al familiare per accompagnare a visita medica o a terapia esterna il portatore di handicap grave ricoverato a tempo pieno.

A questo riguardo, l’Inps pone in evidenza che il Ministero del lavoro si è già espresso sulla concedibilità dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l’assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di fuori della struttura e, inoltre, affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di cura.

Permessi retribuiti e la legge 104/92

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che non ha diritto a permessi retribuiti la persona che presti assistenza al genitore portatore di handicap se questa non è continuativa, Sentenza del 22 aprile 2010 n. 9557.

L’assistenza deve essere espressa in forma continuativa e in via esclusiva, così come prevede la legge. Infatti, le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della legge 53/2000, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.

Pensionamento anticipato per chi assiste familiari invalidi

La Commissione lavoro della Camera ha dato parere favorevole all’Assemblea sul testo unificato dei numerosi progetti di legge tutti di iniziativa parlamentare e su cui si è registrata un’ampia condivisione dei gruppi rappresentati in Commissione tanto da essere approvato con voto unanime.

Tale provvedimento reca importanti disposizioni in favore di coloro che assistono familiari gravemente disabili e aventi una invalidità del 100 per cento con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.