In arrivo il Durc dalle Casse edili

 Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad opera della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha emanato la nota n. 37/0008367/MA007.A001 del 2 maggio 2012, con la quale fornisce ulteriori indicazioni in merito ai requisiti individuati dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa edile) legittimato allo svolgimento della attività certificativa.

Il Ministero del Lavoro risponde così alle osservazioni di pubbliche amministrazioni, organi istituzionali e organizzazioni datoriali e sindacali in merito all’individuazione delle Casse Edili ai fini della verifica della legittimazione al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L’indennità una tantum per i Co.co.co

 L’Inps, con il messaggio n. 6762 dello scorso 19 aprile 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’indennità una tantum riservata ai co.co.co..
Ricordiamo che, in base al testo del messaggio, l’Inps pone in evidenza che i diversi rapporti di collaborazione per i quali è prevista la prestazione una tantum.

Infatti, per gli effetti legislativi, la prestazione è limitata ai “collaboratori coordinati e continuativi” così come si prevede all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

Per questa ragione, i beneficiari sono i lavoratori che abbiano stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto come regolamentato dalla citata disposizione e sono quindi esclusi tutti i lavoratori che, a vario titolo, sono iscritti alla Gestione separata e il cui rapporto di lavoro non sia inquadrabile nell’ambito di applicazione del citato articolo 61, comma 1, così come i mini co.co.co e i lavoratori autonomi occasionali.

I nuovi limiti retributivi nell’ambito di rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni statali

 È stato pubblicato il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 23 marzo 2012, dove si fissa il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale.

I limiti dell’autocertificazione

 In materia di autocertificazione è necessario precisare che in campo internazionale si precisa che le disposizioni relative alla decertificazione  si applicano solo ai rapporti tra amministrazioni nazionali con esclusione di quelli tra amministrazioni nazionali ed estere. In particolare non si applicano alle certificazioni rilasciate attraverso formulari comunitari o formulari previsti da convenzioni bilaterali di  sicurezza sociale.

Occorre precisare che esistono fattispecie  escluse dall’autocertificazione ed in proposito si sottolinea che l’articolo 49  del D.P.R. n. 445/2000 non è stato modificato  delle disposizioni nuove introdotte dall’art.15 della legge n.183/2011 e, pertanto, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Novità su decertificazione e telematizzazione dall’Inps

 L’Inps, con la circolare n. 47 dello scorso 27 marzo 2012, fornisce le prime istruzioni organizzative ed operative per l’allineamento dell’azione amministrativa dell’Istituto al nuovo assetto normativo in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive delineato dalla Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione n. 14/2011 del 22 dicembre 2011, avente ad oggetto Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per effetto della nuova norma, la cui ratio fondamentale è il rafforzamento del criterio dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione delle informazioni necessarie, il canale informativo rappresentato dal reperimento diretto da parte degli uffici pubblici diventa quello ordinario, e si pone il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di richiedere certificati o atti di notorietà e anche di accettarli. A tale scopo è prevista la predisposizione – presso le amministrazioni certificanti – di un ufficio ad hoc con il compito di gestire, garantire e verificare le operazioni per la messa a disposizione dei dati, al fine di favorire l’integrazione delle diverse PPAA per semplificare i processi di lavoro e snellire le relazioni con gli utenti.

La pensione per il personale scolastico, le domande entro il 30 marzo 2012

 Il MIUR ha chiarito le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 22 del 13 marzo 2012 attraverso la circolare 23 stabilendo le  modalità operative per le cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2012, evidenziando che Il termine finale per la presentazione della domanda, tramite la piattaforma Istanze On Line, è fissato al 30 marzo 2012.

Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.

I nuovi correttivi al Decreto Semplificazioni

 Nuovi cambiamenti al Decreto Semplificazioni apportate dalla Camera che dovranno essere discusse e approvate anche dal Senato.

Infatti, tra le modifiche apportate possiamo senza dubbio ricordare la possibilità di usufruire di maggiore flessibilità dalla pubblica amministrazione con i cambi di residenza e le richieste di certificati; in effetti, con le nuove disposizioni si potranno richiedere e ottenere i certificati in tempo reale attraverso i nuovi servizi telematici approntati a questo scopo.

I nuovi servizi telematici assumono un ruolo fondamentale nei nuovi servizi con l’utenza: dalla possibilità di versare i contributi Inps in modalità online alla possibilità di pagare multe, tasse, marche da bollo e ticket fino alla gestione delle pratiche universitarie e sanitarie in modalità telematica.

Chiarimenti sulla risoluzione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione

 L’Inps con la circolare n. 33 dell’8 marzo 2012 fornisce  nuove indicazioni in merito all’applicazione dei contenuti del Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali, in caso di permanente inidoneità psicofisica, con particolare riguardo alla procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico.

Il regolamento distingue tra inidoneità psicofisica permanente assoluta, intesa come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e relativa, intesa come stato del dipendente impossibilitato, in via permanente, a svolgere alcune o tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento. La procedura di verifica per l’accertamento dell’’inidoneità al servizio può essere attivata ad istanza del dipendente o d’ufficio.

Le ultime novità sulle liberalizzazioni

 In Senato la Commissione Industria ha introdotto alcune modifiche al decreto sulle liberalizzazioni fortemente voluto dal governo Monti allo scopo di incentivare l’occupazione giovanile e dare un serio impulso alla ripresa economica. In tutto sono 141 le modifiche introdotte tra riscritture e nuove vere modifiche al testo.

A questo punto proviamo a fare il punto della situazione e occuparci delle novità in materia di lavoro.

Per prima cosa le pubbliche amministrazioni potranno saldare i loro debiti con le compensazioni, mentre i Comuni sono chiamati, come in precedenza, a fissare, se necessario, le licenze dei taxi in base alle indicazioni dell’Authority dei trasporti che sarà chiamato ad esprimere un parere vincolante. Il testo conferma anche l’esenzione dei costi bancari per i pensionati che provvederanno a versare le loro pensioni , ma solo coloro che percepiscono una pensione non superiore a 1500 euro mensili. Non solo, sul versante delle banche ci sono altre novità:  le banche non potranno imporre clausole per le linee di credito, il mutuo sarà rinegoziabile e portabile senza addebiti vari e gli Istituti bancari non potranno più fare sottoscrivere ad un contraente di un mutuo un conto corrente e dovranno proporre al cliente almeno due polizze di due compagnie diverse.

Il nuovo sistema di pagamento delle prestazioni Inps

 Il nostro Istituto previdenziale ci comunica che a partire dal 7 marzo 2012, per i pagamenti di qualsiasi emolumento e a chiunque destinato di importo superiore a mille euro netti, le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente strumenti di pagamento elettronici disponibili presso il sistema bancario o postale.

Questa nuova forma di pagamento si applica anche alle prestazioni a sostegno del reddito anche da elementi peculiari come la temporaneità della durata e l’imprevedibilità dell’evento da cui si genera la prestazione. L’Inps, attraverso il messaggio n. 3204 del 23 febbraio 2012, informa che è stato raggiunto un accordo operativo con Poste Italiane, che si è impegnata a dar corso ai pagamenti concomitanti con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

La certificazione secondo l’Ordine dei commercialisti

 Ricordiamo che dal primo gennaio 2012 sono in vigore le nuove norme in materia di certificazione così come prevede l’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183. La nuova disciplina intende disciplinare una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Secondo la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, Direttiva 22 dicembre 2011 n. 14, le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. Per questa ragione dall’inizio dell’anno le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli.

Concorso pubblico per 50 funzionari all’Agenzia del Territorio

L’Agenzia del Territorio ha indetto un concorso pubblico per reclutare 50 funzionari. Attraverso la mobilità volontaria esterna si vogliono trovare candidati idonei a poter rientrare nella III Area Funzionale. L’incarico è a tempo pieno ed indeterminato per candidati provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni. I posti disponibili sono ripartiti a seconda dell’area funzionale di afferenza e alla sede geografica.

La semplificazione e i controlli sulle impese

 Il decreto semplificazioni è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.27 alla Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2012, identificato come decreto legge n.5 di  pari data contenente disposizioni urgenti  per lo sviluppo e le semplificazioni,in vigore dal 10 febbraio 2012, si evidenziano di seguito quelle delle stesse inerenti la materia del lavoro e legislazione sociale.

In particolare, l’articolo 14 del decreto si occupa della semplificazione dei controlli sulle imprese; in effetti, si stabilisce che i controlli sulle imprese, comprese quelle agricole, si devono ispirare ai principi della semplicità e della proporzionalità. Per questa ragione la pubblica amministrazione – compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale – devono sul proprio sito istituzionale e sulsito www.impresainungiorno.gov.it  la lista dei controlli  a  cui  sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore  di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita’ di svolgimento delle relative attività.

Pubblicato il decreto semplificazioni, novità per i lavoratori stranieri

 Il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 27 alla Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33 entra in vigore.  il Decreto Legge n. 5 del 9/2/2012 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”.

Diverse le novità presenti tutte rivolte a modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, in particolar modo cercando di semplificare e innovare.

In particolare, in materia di lavoro, tra le novità introdotte è presente una semplificazione nei confronti dei lavoratori extracomunitari con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Non solo, il decreto prevede anche che la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, va ad assolvere anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.