Busta paga elettronica

 In arrivo una rivoluzione tecnologica in materia di prospetto paga; in effetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato il via libera all’introduzione di piattaforme tecnologiche per agevolare la consegna della busta paga.

Infatti, dopo l’interpello  n. 13/2012 dello scorso 30 maggio 2012, il Ministero ha chiarito ogni dubbio: se da una parte è consentito consegnare – ovvero visionare e stampare – sotto qualsiasi forma consentendo la possibilità di sfruttare le piattaforme multimediali o la consegna del prospetto in forma elettronica attraverso la posta elettronica nomale o quello certificata. Il datore di lavoro ha l’obbligo, ad ogni modo, di consentire l’accesso alla piattaforma in modo personalizzata attraverso opportune credenziali di accesso.

La nuova busta paga elettronica e la posizione del Ministero del Lavoro

 La tecnologia anche nei rapporti di lavoro tra impresa e collaboratori; infatti, dopo molte discussioni e tentennamenti debutta un nuovo strumento che permetterà di agevolare i nuovi meccanismi retributivi.

In seguito al parere positivo del Ministero del Lavoro e del Welfare, prende ufficialmente l’avvio questo nuovo strumento che  permetterà di consegnare il cedolino paga in forma elettronica utilizzando la solita mail, magari certificata, o assicurando l’accesso verso postazioni multimediali per visionare e stampare il documento elettronico.

In realtà, alcune amministrazioni pubbliche hanno già intrapreso questa strada da diverso tempo sostituendo il materiale cartaceo con un documento elettronico visionabile e stampabile da qualsiasi postazioni fissa o mobile fornendo prima le proprie credenziali utilizzando il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale.

La nuova misura massima della retribuzione di 2° livello oggetto di sgravio contributivo – anno 2011

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2012, il Decreto 24 gennaio 2012 contenente la determinazione, per l’anno 2011, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo, previsto dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 220/2010.

L’ambito di applicazione del provvedimento è contenuto nell’articolo 1 del provvedimento; in particolare, con riferimento all’anno 2011, sulla retribuzione imponibile  di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a  carico  del  Fondo  di  cui all’art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di  secondo livello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzione contrattuale  percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all’art. 1, comma 67, lettere  b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Dal Ministero del lavoro chiarimento per mancato svolgimento della prestazione lavorativa causa neve

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad una istanza di interpello presentato dall’Unione Generale del Lavoro – Federazione Nazionale Sanità – al fine di conoscere il parere di della Direzione generale in merito alla problematica concernente l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai lavoratori che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro – “causa neve” – nell’ambito territoriale di Roma Capitale e delle altre province del Lazio.

Infatti, ricordiamo che, nelle giornate del 3, 4, 6, 10 e 11 febbraio 2012, le autorità pubbliche dei territori interessati hanno provveduto ad emanare specifiche ordinanze, disponendo la chiusura di tutti gli uffici pubblici, nonché il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene e/o gomme termiche.

Autoliquidazioni Inail in scadenza il prossimo 18 giugno 2012

 L’Inail, attraverso la sua nota del 24 maggio 2012, comunica che, in relazione all’autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012, dal 25 maggio al 18 giugno 2012 saranno disponibili, all’indirizzo www.inail.it – Punto Cliente, i servizi telematici usufruibili come Invio telematico dichiarazione salari o AL.P.I. Online.

L’istituto di riferimento italiano in fatto di sicurezza sul lavoro rende noto che, in via del tutto eccezionale, in sede di prima applicazione dell’obbligo telematico, i datori di lavoro che non hanno provveduto all’invio delle dichiarazioni entro il 17 marzo possono inviarle entro il 18 giugno, fermo restando che la mancata presentazione della dichiarazione delle retribuzioni entro il suddetto termine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, ove ne sussistano i presupposti.

Il versamento dei contributi previdenziali a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo

 La CIDA, ossia Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità, ha avanzato richiesta di interpello, n. 12/12, per conoscere il parere della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero in merito alla sussistenza o meno, in capo al datore di lavoro, dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali in favore di un proprio dipendente, per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello della reintegrazione nel posto di lavoro disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

La Direzione osserva che, al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre soffermarsi sulla lettura della L. n. 108/1990, che ha novellato la disciplina concernente la materia dei licenziamenti individuali, di cui alle Leggi nn. 604/1966 e n. 300/1970, ancorando gli effetti della declaratoria di illegittimità del licenziamento al numero di dipendenti che risultano occupati presso l’azienda.

Le retribuzioni di riferimento per l’anno 2012

 L’Inps, attraverso la sua circolare n. 59 dello scorso 27 aprile 2012, ha deciso di mettere in evidenza i nuovi importi giornalieri in base ai quali devono essere determinate le prestazioni economiche per le indennità di malattia, maternità/paternità, tubercolosi e altre prestazioni, per i periodi di paga compresi nell’anno 2012.

Nella circolare, inoltre, sono resi noti gli importi e i limiti di reddito 2012 per gli assegni di maternità concessi dai Comuni e per gli assegni di maternità dello Stato concessi dall’Inps.

In effetti, ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2012, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

I nuovi limiti minimi retributivi giornalieri dell’Inail

 L’INAIL, con la circolare n. 16 del 27 marzo 2012, comunica i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, per l’anno 2012, per il calcolo dei premi assicurativi.

Il nostro Istituto di prevenzioni infortuni sul lavoro precisa che i due fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata e l’ammontare delle retribuzioni. La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio.

Busta paga più leggera per il mese di marzo

 Il 27 molti lavoratori e pensionati avranno la sorpresa di intascare una retribuzione, o una pensione, più leggera rispetto al mese precedente perché dovranno fare i conti con l’aumento della addizionali e con il conguaglio per i redditi 2011.

Secondo alcune valutazioni della CISL si presume un aumento di 137 euro per l’addizionale regionale e 193 per quelle comunali per l’effetto della manovra economica di fine anno 2011. Oltre  fare i conti con un aumento continuo della benzina che ormai sfiora i 2 euro al litro, il lavoratore e pensionato dovrà contribuire in modo massiccio, con le finanze locali. In effetti, l’aumento delle addizionali regionali è dello 0.33% su base annua con un effetto che varierà dai 50 euro per una retribuzione di 1200 euro mensili fino a 137 euro per uno stipendio di 3200 euro. Al contrario, i comuni che hanno deliberato l’aumento delle addizionali comunali vedranno aumentare le proprie entrate in base alla percentuale decisa; infatti, per il comune di Chieti ci si aspettano 193 euro per contribuente.