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Tfr: scelta destinazione in caso di riassunzione presso un nuovo datore

 Il lavoratore che, in seguito a licenziamento o dimissioni, viene riassunto da un nuovo datore di lavoro, deve scegliere la destinazione del Tfr entro 6 mesi dalla data della nuova assunzione e provvedere all’eventuale trasferimento della sua posizione da un fondo pensione all’altro oppure al riscatto della sua posizione.

Nel caso che il lavoratore abbia già optato per il conferimento del Tfr ad un fondo pensione nella precedente attività lavorativa con il precedente datore di lavoro, deve fornire al nuovo datore un’apposita dichiarazione: se cioè intende riscattare la propria posizione o chiedere il trasferimento della posizione individuale, seguendo uno specifico iter normativo.

Se, quindi, il lavoratore cambia lavoro, e in caso di riassunzione presso un nuovo datore, esiste un fondo di previdenza complementare FondInps, un Fondo di previdenza complementare tipo fondo comune di investimento, istituito presso l’Inps, al quale vengono conferite le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr), in via di maturazione, dei lavoratori per i quali ne ne esistano i presupposti.

Nel fondo di previdenza complementare FondInps confluiscono le quote di trattamento di fine rapporto in caso di silenzio assenso, se un lavoratore, in caso di riassunzione presso un nuovo datore, non ha espresso nessuna scelta per l’assegnazione del Tfr entro 6 mesi dalla data di assunzione.

Nello stesso fondo di previdenza complementare FondInps confluiscono le quote di trattamento di fine rapporto nel caso in cui non sia possibile destinare il Tfr ai fondi pensione previsti dal CCNL. Ovvero, se non si possano applicare le disposizioni previste dall’art. 8, comma 7, lettera b), numeri 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 252 del 2005 (modalità tacite), che stabiliscono i criteri di destinazione del Tfr a forme pensionistiche previste dagli accordi o contratti collettivi.

Il fondo di previdenza complementare FondInps è un Fondo pensione che serve a raccogliere il Tfr in maturazione che non è stato conferito esplicitamente ad una forma pensionistica complementare collettiva o individuale e non può nemmeno essere conferito tacitamente ad altra forma pensionistica complementare collettiva, perché alcune tipologie di contratti di lavoro non sono state incluse tra i destinatari del fondo pensione collettivo.

Anche in caso di riassunzione presso un nuovo datore, il silenzio assenso del lavoratore si produce dal mese successivo alla scadenza del termine per la scelta. Il datore di lavoro dovrà versare le quote di Tfr di pertinenza di FondInps alla scadenza ordinaria per il versamento dei contributi previdenziali, quindi in F24 ed entro il giorno 16 del mese successivo.

Si ricorda che il silenzio assenso si verifica quando il lavoratore non ha espresso alcuna volontà entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già occupati al 31 dicembre 2006, ovvero entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, se successiva.

I DISTINGUO CHE FANNO LA DIFFERENZA
Il Fondo di Tesoreria istituito presso l’Inps non è un fondo di investimento, come FondiInps, ma è una cassa presso la quale viene conservato il Tfr per le imprese che hanno almeno 50 dipendenti e nel caso che i lavoratori abbiano scelto di mantenere il Tfr presso il datore di lavoro.

APPROFONDIMENTI
*Tfr: previdenza integrativa, Fondo contratto collettivo o FondInps. Opzioni da valutare
*Il cambio del Fondo in caso di previdenza integrativa
*La decorrenza per la previdenza complementare
*Scelta destinazione TFR

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